Art. 6 
 
                   Piano annuale degli interventi 
 
  1. I soggetti attuatori comunicano al MIMS il piano  di  interventi
di competenza, articolato secondo le disponibilita' annuali e per  un
importo massimo pari alla quota ad essi assegnata in base al piano di
riparto entro il 31 marzo 2022, con indicazione dei codici  unici  di
progetto (CUP). Nel predetto piano, al fine di costituire  una  quota
di interventi attivabili, possono essere indicati  senza  vincolo  di
finanziamento ulteriori progetti, con ordine  di  priorita',  per  un
valore non superiore al 20% dell'importo assegnato. 
  2.  Fermo  restando   la   scelta   degli   interventi   da   parte
dell'Assemblea dei sindaci  delle  aree  interne,  per  rendere  piu'
efficace la predisposizione dei programmi di intervento  e  garantire
il coordinamento tra le richieste dei territori e  la  pianificazione
territoriale generale, le regioni di competenza svolgono un'attivita'
di coordinamento tra i comuni e le province o  citta'  metropolitane,
anche al fine di garantire il  corretto  sviluppo  degli  accordi  di
programma quadro. 
  3. Il piano e' sviluppato sulla base: 
    a) della necessita' di potenziamento e  messa  in  sicurezza  dei
collegamenti tra i territori dell'area interna e tra la  stessa  e  i
piu' vicini centri, con particolare riguardo al collegamento  per  la
piena fruizione dei servizi  minimi  essenziali  quali,  ad  esempio,
scuole, strutture di assistenza),  servizi  culturali  e  ricreativi,
centri di produzione agricola, industriale e terziaria; 
    b) della conoscenza delle  caratteristiche  geometriche  e  dello
stato  dell'infrastruttura,  del  traffico,   dell'incidentalita'   e
dell'esposizione al rischio sismico ed idrogeologico; 
    c) dell'analisi della situazione esistente; 
    d) della previsione dell'evoluzione dei flussi di traffico; 
  4. Il piano deve contenere interventi di manutenzione straordinaria
e di adeguamento normativo, sviluppando in  particolare  gli  aspetti
connessi alla durabilita' degli interventi, ai benefici apportati  in
termini di accessibilita' alle aree interne, alla sicurezza anche  ai
fini della difesa civile, alla riduzione del rischio,  alla  qualita'
della circolazione degli utenti e relativi costi  e  deve  riportare,
attraverso un cronoprogramma degli interventi, i seguenti elementi: 
    a) tipologia di strada individuata e coerenza  della  scelta  con
quanto riportato al comma 4 del presente articolo; 
    b)  cronoprogramma  e  piano  dei  costi  degli  interventi,  con
indicati: 
      i. inizio e fine dell'attivita' di progettazione; 
      ii. inizio e fine della procedura di aggiudicazione; 
      iii. inizio e fine dei lavori; 
      iv. data del collaudo o certificazione di  regolare  esecuzione
dei lavori. 
  5. Il piano contiene  le  schede  descrittive  e  riepilogative  di
ciascun intervento da realizzare. 
  6. Il piano e' considerato autorizzato e l'ente puo'  procedere  ad
accertare le relative entrate in assenza  di  osservazioni  da  parte
della Direzione generale  per  le  strade  e  le  autostrade,  l'alta
sorveglianza  sulle  infrastrutture  stradali  e  la  vigilanza   sui
contratti concessori autostradali del Ministero delle  infrastrutture
e della mobilita' sostenibili,  da  formulare  entro  novanta  giorni
dalla ricezione del piano e, comunque non oltre il 30 giugno 2022.