Art. 6 Piano annuale degli interventi 1. I soggetti attuatori comunicano al MIMS il piano di interventi di competenza, articolato secondo le disponibilita' annuali e per un importo massimo pari alla quota ad essi assegnata in base al piano di riparto entro il 31 marzo 2022, con indicazione dei codici unici di progetto (CUP). Nel predetto piano, al fine di costituire una quota di interventi attivabili, possono essere indicati senza vincolo di finanziamento ulteriori progetti, con ordine di priorita', per un valore non superiore al 20% dell'importo assegnato. 2. Fermo restando la scelta degli interventi da parte dell'Assemblea dei sindaci delle aree interne, per rendere piu' efficace la predisposizione dei programmi di intervento e garantire il coordinamento tra le richieste dei territori e la pianificazione territoriale generale, le regioni di competenza svolgono un'attivita' di coordinamento tra i comuni e le province o citta' metropolitane, anche al fine di garantire il corretto sviluppo degli accordi di programma quadro. 3. Il piano e' sviluppato sulla base: a) della necessita' di potenziamento e messa in sicurezza dei collegamenti tra i territori dell'area interna e tra la stessa e i piu' vicini centri, con particolare riguardo al collegamento per la piena fruizione dei servizi minimi essenziali quali, ad esempio, scuole, strutture di assistenza), servizi culturali e ricreativi, centri di produzione agricola, industriale e terziaria; b) della conoscenza delle caratteristiche geometriche e dello stato dell'infrastruttura, del traffico, dell'incidentalita' e dell'esposizione al rischio sismico ed idrogeologico; c) dell'analisi della situazione esistente; d) della previsione dell'evoluzione dei flussi di traffico; 4. Il piano deve contenere interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo, sviluppando in particolare gli aspetti connessi alla durabilita' degli interventi, ai benefici apportati in termini di accessibilita' alle aree interne, alla sicurezza anche ai fini della difesa civile, alla riduzione del rischio, alla qualita' della circolazione degli utenti e relativi costi e deve riportare, attraverso un cronoprogramma degli interventi, i seguenti elementi: a) tipologia di strada individuata e coerenza della scelta con quanto riportato al comma 4 del presente articolo; b) cronoprogramma e piano dei costi degli interventi, con indicati: i. inizio e fine dell'attivita' di progettazione; ii. inizio e fine della procedura di aggiudicazione; iii. inizio e fine dei lavori; iv. data del collaudo o certificazione di regolare esecuzione dei lavori. 5. Il piano contiene le schede descrittive e riepilogative di ciascun intervento da realizzare. 6. Il piano e' considerato autorizzato e l'ente puo' procedere ad accertare le relative entrate in assenza di osservazioni da parte della Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da formulare entro novanta giorni dalla ricezione del piano e, comunque non oltre il 30 giugno 2022.