Art. 7 
 
                     Trasferimento delle risorse 
 
  1. Le risorse sono trasferite ai soggetti  attuatori  per  ciascuna
annualita' secondo il piano di  riparto  e  dopo  l'approvazione  del
piano degli interventi. 
  2. I fondi dell'annualita' 2021, da trasferire alle aree interne in
proporzione alle quote indicate nel riparto di  cui  all'allegato  3,
sono accertati e utilizzati per interventi, in ogni caso coerenti con
quanto previsto dagli  articoli  5  e  6,  ritenuti  urgenti,  e  che
pertanto  non  necessitano   di   preventiva   programmazione;   tali
interventi sono validati entro il 30  giugno  2022  dalla  competente
Direzione  generale  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   della
mobilita'  sostenibili  e  confluiscono  quindi   nel   piano   degli
interventi; qualora tali interventi,  o  parte  di  essi,  riguardino
lavori non ricompresi tra quelli indicati agli articoli  5  e  6,  le
corrispondenti somme sono decurtate a valere sull'annualita'  2023  e
rimodulato corrispondentemente il piano degli interventi. 
  3. Il trasferimento delle risorse relative alle annualita' dal 2022
al 2026 e' effettuato, nei  limiti  delle  disponibilita'  di  cassa,
sulla base del piano di riparto e del piano degli interventi di  cui,
rispettivamente, agli articoli 4 e 6 del presente decreto. 
  4. Al fine di uniformare le attivita' ed espletare il monitoraggio,
la  Direzione  generale  per  le  strade  e  le  autostrade,   l'alta
sorveglianza  sulle  infrastrutture  stradali  e  la  vigilanza   sui
contratti concessori autostradali del Ministero delle  infrastrutture
e della mobilita' sostenibili  pubblica  sul  sito  istituzionale  il
modello delle schede descrittive. La  compilazione  di  dette  schede
avviene attraverso l'utilizzo di un  applicativo,  secondo  modalita'
operative che sono rese note ai  soggetti  interessati  dagli  uffici
competenti. 
  5. Il soggetto attuatore attesta tramite il sistema di monitoraggio
di cui all'art. 10 che gli interventi non sono oggetto, per la  quota
ammessa a contributo, di altri finanziamenti diversi da quelli di cui
al  decreto-legge  n.  59  del  6   maggio   2021,   convertito   con
modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. 
  6. I soggetti attuatori devono comunicare trimestralmente,  tramite
l'applicativo predisposto dalla Direzione generale per le strade e le
autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture  stradali  e  la
vigilanza sui contratti concessori autostradali del  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, lo stato di avanzamento
dei programmi, le ragioni di eventuali difformita' e,  se  del  caso,
gli interventi correttivi che essi  intendono  mettere  in  atto  per
rispettare i tempi comunicati. 
  7. L'ultimazione dei lavori va certificata  inderogabilmente  entro
il 30 marzo  2026.  Il  collaudo  o  la  certificazione  di  regolare
esecuzione dei lavori relativi all'intervento e' effettuato entro  il
31  dicembre  2022  per  gli  interventi  riferiti  al  finanziamento
dell'anno 2021, ed entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno
di riferimento del piano degli interventi riferiti  al  finanziamento
per gli anni 2022, 2023, 2024. 
  8.  A  conclusione  degli  interventi,  ed  a  esito  del  positivo
collaudo, eventuali economie di  gara  possono  essere  destinate  al
finanziamento degli ulteriori interventi di cui all'art 6,  comma  1,
secondo periodo.