Art. 7 Trasferimento delle risorse 1. Le risorse sono trasferite ai soggetti attuatori per ciascuna annualita' secondo il piano di riparto e dopo l'approvazione del piano degli interventi. 2. I fondi dell'annualita' 2021, da trasferire alle aree interne in proporzione alle quote indicate nel riparto di cui all'allegato 3, sono accertati e utilizzati per interventi, in ogni caso coerenti con quanto previsto dagli articoli 5 e 6, ritenuti urgenti, e che pertanto non necessitano di preventiva programmazione; tali interventi sono validati entro il 30 giugno 2022 dalla competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e confluiscono quindi nel piano degli interventi; qualora tali interventi, o parte di essi, riguardino lavori non ricompresi tra quelli indicati agli articoli 5 e 6, le corrispondenti somme sono decurtate a valere sull'annualita' 2023 e rimodulato corrispondentemente il piano degli interventi. 3. Il trasferimento delle risorse relative alle annualita' dal 2022 al 2026 e' effettuato, nei limiti delle disponibilita' di cassa, sulla base del piano di riparto e del piano degli interventi di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 6 del presente decreto. 4. Al fine di uniformare le attivita' ed espletare il monitoraggio, la Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili pubblica sul sito istituzionale il modello delle schede descrittive. La compilazione di dette schede avviene attraverso l'utilizzo di un applicativo, secondo modalita' operative che sono rese note ai soggetti interessati dagli uffici competenti. 5. Il soggetto attuatore attesta tramite il sistema di monitoraggio di cui all'art. 10 che gli interventi non sono oggetto, per la quota ammessa a contributo, di altri finanziamenti diversi da quelli di cui al decreto-legge n. 59 del 6 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. 6. I soggetti attuatori devono comunicare trimestralmente, tramite l'applicativo predisposto dalla Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, lo stato di avanzamento dei programmi, le ragioni di eventuali difformita' e, se del caso, gli interventi correttivi che essi intendono mettere in atto per rispettare i tempi comunicati. 7. L'ultimazione dei lavori va certificata inderogabilmente entro il 30 marzo 2026. Il collaudo o la certificazione di regolare esecuzione dei lavori relativi all'intervento e' effettuato entro il 31 dicembre 2022 per gli interventi riferiti al finanziamento dell'anno 2021, ed entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno di riferimento del piano degli interventi riferiti al finanziamento per gli anni 2022, 2023, 2024. 8. A conclusione degli interventi, ed a esito del positivo collaudo, eventuali economie di gara possono essere destinate al finanziamento degli ulteriori interventi di cui all'art 6, comma 1, secondo periodo.