Art. 9 
 
                       Variazioni finanziarie 
 
  1. Qualora si rendano disponibili ulteriori  risorse  relativamente
alle annualita', e per le medesime finalita', con successivo  decreto
del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili  si
procede alla assegnazione delle stesse in proporzione ai coefficienti
del piano di riparto, previa presentazione di  un  piano  integrativo
d'interventi per le annualita' corrispondenti, da  espletare  con  le
stesse modalita' e tempistiche. 
  2. Nel caso in cui siano apportate variazioni  alla  disponibilita'
delle somme in bilancio, rispetto a quanto  assegnato  dal  piano  di
riparto, anche gli impegni di spesa sono variati  in  proporzione  ai
coefficienti del piano. 
  3. Qualora, a seguito della  istruttoria  in  corso  da  parte  del
Ministro per il sud e la coesione  territoriale,  siano  selezionate,
dal Comitato tecnico aree interne, nuove aree  interne  entro  il  31
dicembre 2021, il Piano di riparto delle risorse di cui  all'art.  1,
comma 1, e' ricalcolato per tutte le aree interne  esistenti  per  le
annualita' dal 2022 al 2026, secondo i criteri di cui all'art. 3, con
decreto direttoriale della Direzione generale  per  le  strade  e  le
autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture  stradali  e  la
vigilanza sui contratti concessori autostradali del  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili. In tal caso l'Assemblea
dei sindaci dell'area interna di nuova selezione, previa convocazione
effettuata nei modi  indicati  dall'art.  1,  comma  2,  provvede  ad
individuare gli interventi entro e non oltre il 28 febbraio 2022,  al
fine di rispettare la scadenza perentoria di cui all'art. 6, comma 1.
Il  mancato  rispetto  del  predetto  termine  comporta  l'automatico
ripristino delle originarie assegnazioni.