Art. 9 Variazioni finanziarie 1. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse relativamente alle annualita', e per le medesime finalita', con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili si procede alla assegnazione delle stesse in proporzione ai coefficienti del piano di riparto, previa presentazione di un piano integrativo d'interventi per le annualita' corrispondenti, da espletare con le stesse modalita' e tempistiche. 2. Nel caso in cui siano apportate variazioni alla disponibilita' delle somme in bilancio, rispetto a quanto assegnato dal piano di riparto, anche gli impegni di spesa sono variati in proporzione ai coefficienti del piano. 3. Qualora, a seguito della istruttoria in corso da parte del Ministro per il sud e la coesione territoriale, siano selezionate, dal Comitato tecnico aree interne, nuove aree interne entro il 31 dicembre 2021, il Piano di riparto delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, e' ricalcolato per tutte le aree interne esistenti per le annualita' dal 2022 al 2026, secondo i criteri di cui all'art. 3, con decreto direttoriale della Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. In tal caso l'Assemblea dei sindaci dell'area interna di nuova selezione, previa convocazione effettuata nei modi indicati dall'art. 1, comma 2, provvede ad individuare gli interventi entro e non oltre il 28 febbraio 2022, al fine di rispettare la scadenza perentoria di cui all'art. 6, comma 1. Il mancato rispetto del predetto termine comporta l'automatico ripristino delle originarie assegnazioni.