Art. 3 
 
      Pubblicazione dei bandi a cura degli Enti Parco nazionali 
 
  1. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  ciascun  Ente  Parco  nazionale   provvede   alla
pubblicazione di un  bando,  sul  sito  web  istituzionale  dell'Ente
Parco, in cui sono individuati i termini (non  superiori  a  sessanta
giorni)  e  le  modalita'  di  presentazione  delle  istanze  per  la
concessione e l'erogazione del contributo di cui all'art. 1. 
  2. I soggetti beneficiari di cui  all'art.  2,  il  cui  territorio
afferisce alla  ZEA  di  competenza,  presentano  all'Ente  Parco  di
riferimento un progetto, comprensivo delle infrastrutture tecniche ed
informatiche  e  corredato  da  un  quadro   economico,   finalizzato
all'adozione del sistema di misurazione contenente  uno  dei  sistemi
tariffari tra quelli di cui al decreto del Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017. 
  3. Ciascun Ente Parco nazionale seleziona, nei successivi  sessanta
giorni, i progetti ritenuti  ammissibili  tra  quelli  presentati  ai
sensi del comma 2, tenuto conto dei  requisiti  di  ammissibilita'  e
sulla  base  dei  criteri  definiti  all'art.  4  e   provvede   alla
pubblicazione sul sito web dell'elenco dei soggetti  beneficiari  del
contributo economico.  I  progetti  devono  essere  identificati  dal
Codice unico di progetto (CUP) ai sensi dell'art. 11 della  legge  16
gennaio 2003, n. 3. 
  4. Gli Enti Parco nazionali svolgono tale attivita' con le  risorse
finanziarie umane e strumentali disponibili  a  legislazione  vigente
senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.