Art. 3 Pubblicazione dei bandi a cura degli Enti Parco nazionali 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ente Parco nazionale provvede alla pubblicazione di un bando, sul sito web istituzionale dell'Ente Parco, in cui sono individuati i termini (non superiori a sessanta giorni) e le modalita' di presentazione delle istanze per la concessione e l'erogazione del contributo di cui all'art. 1. 2. I soggetti beneficiari di cui all'art. 2, il cui territorio afferisce alla ZEA di competenza, presentano all'Ente Parco di riferimento un progetto, comprensivo delle infrastrutture tecniche ed informatiche e corredato da un quadro economico, finalizzato all'adozione del sistema di misurazione contenente uno dei sistemi tariffari tra quelli di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017. 3. Ciascun Ente Parco nazionale seleziona, nei successivi sessanta giorni, i progetti ritenuti ammissibili tra quelli presentati ai sensi del comma 2, tenuto conto dei requisiti di ammissibilita' e sulla base dei criteri definiti all'art. 4 e provvede alla pubblicazione sul sito web dell'elenco dei soggetti beneficiari del contributo economico. I progetti devono essere identificati dal Codice unico di progetto (CUP) ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. 4. Gli Enti Parco nazionali svolgono tale attivita' con le risorse finanziarie umane e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.