Art. 4 Requisiti di ammissibilita' e criteri di selezione 1. Ai fini dell'ammissibilita' i progetti recano: a) una relazione tecnica descrittiva del sistema di raccolta rifiuti adottato e del sistema tariffario che si intende adottare, comprendendo la puntuale descrizione e il relativo dimensionamento del sistema di misurazione puntuale dei rifiuti scelto tra quelli previsti al comma 1 dell'art. 6 del decreto del Ministro della transizione ecologica 20 aprile 2017; b) un quadro economico dell'intervento con l'indicazione delle infrastrutture tecniche e informatiche necessarie che si intende acquistare; c) un cronoprogramma degli interventi. 2. I progetti sono valutati secondo i seguenti criteri di selezione: a) numero abitanti del comune/ATO: superiore a 50.000 abitanti: 10; da 20.000 a 50.000 abitanti: 8; inferiore a 20.000 abitanti: 6. b) Percentuale di cofinanziamento: Inferiore al 60%: 3; tra il 60% e il 70%: 4; superiore al 70%: 5. c) Percentuale utenze coinvolte: pari al 100% : 10; inferiore al 100% : 5. d) Luogo della misurazione puntuale: presso l'utenza singola o aggregata - sistemi domiciliari: 10; presso struttura multiutenza (cassonetto stradale, CCR, ecc.): 5. 3. A parita' di punteggio di cui al comma 2, si procedera' a dare priorita' all'ordine di arrivo delle istanze.