Art. 4 
 
         Requisiti di ammissibilita' e criteri di selezione 
 
  1. Ai fini dell'ammissibilita' i progetti recano: 
    a) una relazione tecnica  descrittiva  del  sistema  di  raccolta
rifiuti adottato e del sistema tariffario che  si  intende  adottare,
comprendendo la puntuale descrizione e  il  relativo  dimensionamento
del sistema di misurazione puntuale dei  rifiuti  scelto  tra  quelli
previsti al comma 1  dell'art.  6  del  decreto  del  Ministro  della
transizione ecologica 20 aprile 2017; 
    b) un quadro economico dell'intervento  con  l'indicazione  delle
infrastrutture tecniche e  informatiche  necessarie  che  si  intende
acquistare; 
    c) un cronoprogramma degli interventi. 
  2.  I  progetti  sono  valutati  secondo  i  seguenti  criteri   di
selezione: 
    a) numero abitanti del comune/ATO: 
      superiore a 50.000 abitanti: 10; 
      da 20.000 a 50.000 abitanti: 8; 
      inferiore a 20.000 abitanti: 6. 
    b) Percentuale di cofinanziamento: 
      Inferiore al 60%: 3; 
      tra il 60% e il 70%: 4; 
      superiore al 70%: 5. 
    c) Percentuale utenze coinvolte: 
      pari al 100% : 10; 
      inferiore al 100% : 5. 
    d) Luogo della misurazione puntuale: 
      presso l'utenza singola o aggregata - sistemi domiciliari: 10; 
      presso struttura multiutenza (cassonetto stradale, CCR,  ecc.):
5. 
  3. A parita' di punteggio di cui al comma 2, si procedera'  a  dare
priorita' all'ordine di arrivo delle istanze.