Art. 6 
 
              Concessione ed Erogazione del contributo 
 
  1. Il contributo economico e' riconosciuto al soggetto beneficiario
per la copertura fino al 50% dei costi sostenuti per l'acquisto delle
infrastrutture tecniche e informatiche necessarie per  l'adozione  di
uno dei sistemi di misurazione puntuale di cui all'art. 3. 
  2. L'erogazione del contributo e' effettuata da ciascun Ente  Parco
nazionale al  soggetto  beneficiario  del  contributo,  mediante  una
anticipazione, entro trenta giorni  dalla  pubblicazione  dell'elenco
dei soggetti ammessi al contributo sul sito web  dell'Ente  Parco  di
cui all'art. 3, comma 3, pari all'80% dei costi indicati  nel  quadro
economico del progetto e un saldo finale, entro trenta  giorni  dalla
presentazione  dell'intera  documentazione  di  cui  al  comma  3,  a
copertura fino al massimo erogabile ai sensi del comma 1,  dei  costi
effettivamente sostenuti e documentati nella rendicontazione  di  cui
al comma 3. 
  3. Entro dodici mesi dalla pubblicazione dell'elenco delle  istanze
ammesse di cui all'art. 3, comma 3, i soggetti beneficiari presentano
all'Ente Parco nazionale di competenza la documentazione a consuntivo
delle spese  sostenute  nonche'  una  relazione  finale  dimostrativa
dell'adozione del sistema di misurazione puntuale. 
  4. Per comprovate  ragioni  non  dipendenti  dal  beneficiario  del
contributo,  questi  potra'  presentare,  una  sola  volta,  motivata
istanza all'Ente Parco di competenza, di proroga del termine  di  cui
al comma 3. 
  5. La concessione  ed  erogazione  del  contributo  ai  beneficiari
avviene entro i limiti indicati al  successivo  art.  9,  secondo  la
ripartizione di cui all'Allegato.