Art. 6 Concessione ed Erogazione del contributo 1. Il contributo economico e' riconosciuto al soggetto beneficiario per la copertura fino al 50% dei costi sostenuti per l'acquisto delle infrastrutture tecniche e informatiche necessarie per l'adozione di uno dei sistemi di misurazione puntuale di cui all'art. 3. 2. L'erogazione del contributo e' effettuata da ciascun Ente Parco nazionale al soggetto beneficiario del contributo, mediante una anticipazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi al contributo sul sito web dell'Ente Parco di cui all'art. 3, comma 3, pari all'80% dei costi indicati nel quadro economico del progetto e un saldo finale, entro trenta giorni dalla presentazione dell'intera documentazione di cui al comma 3, a copertura fino al massimo erogabile ai sensi del comma 1, dei costi effettivamente sostenuti e documentati nella rendicontazione di cui al comma 3. 3. Entro dodici mesi dalla pubblicazione dell'elenco delle istanze ammesse di cui all'art. 3, comma 3, i soggetti beneficiari presentano all'Ente Parco nazionale di competenza la documentazione a consuntivo delle spese sostenute nonche' una relazione finale dimostrativa dell'adozione del sistema di misurazione puntuale. 4. Per comprovate ragioni non dipendenti dal beneficiario del contributo, questi potra' presentare, una sola volta, motivata istanza all'Ente Parco di competenza, di proroga del termine di cui al comma 3. 5. La concessione ed erogazione del contributo ai beneficiari avviene entro i limiti indicati al successivo art. 9, secondo la ripartizione di cui all'Allegato.