Art. 7 
 
                   Revoca del contributo economico 
 
  1. Ciascun ente Parco nazionale svolge tutti i  controlli  relativi
all'effettiva adozione del sistema di misurazione puntuale  da  parte
di ciascun soggetto beneficiario. 
  2. Gli Enti Parco nazionali danno immediata  notizia  al  Ministero
della  transizione  ecologica  di  riscontrate  irregolarita'   delle
procedure o, comunque, di accertati comportamenti devianti rispetto a
quanto previsto dalla legge e dal presente decreto. 
  3. Il  Ministero  della  transizione  ecologica  puo'  disporre  in
qualsiasi momento controlli e verifiche sugli interventi finanziati. 
  4. In caso di mancato rispetto dei tempi indicati all'art. 6, comma
3, ed in assenza di proroga, il contributo e' revocato e  le  risorse
gia' erogate sono recuperate da parte del Ministero della transizione
ecologica e versate all'entrata del bilancio dello Stato su  apposito
capitolo individuato con successivo atto. 
  5. Ciascun Ente Parco provvede a versare sul medesimo  capitolo  di
cui al comma 4, le risorse gia'  trasferite  ai  sensi  dell'art.  5,
comma 1, e non impiegate in tutto o in parte.