Art. 7 Revoca del contributo economico 1. Ciascun ente Parco nazionale svolge tutti i controlli relativi all'effettiva adozione del sistema di misurazione puntuale da parte di ciascun soggetto beneficiario. 2. Gli Enti Parco nazionali danno immediata notizia al Ministero della transizione ecologica di riscontrate irregolarita' delle procedure o, comunque, di accertati comportamenti devianti rispetto a quanto previsto dalla legge e dal presente decreto. 3. Il Ministero della transizione ecologica puo' disporre in qualsiasi momento controlli e verifiche sugli interventi finanziati. 4. In caso di mancato rispetto dei tempi indicati all'art. 6, comma 3, ed in assenza di proroga, il contributo e' revocato e le risorse gia' erogate sono recuperate da parte del Ministero della transizione ecologica e versate all'entrata del bilancio dello Stato su apposito capitolo individuato con successivo atto. 5. Ciascun Ente Parco provvede a versare sul medesimo capitolo di cui al comma 4, le risorse gia' trasferite ai sensi dell'art. 5, comma 1, e non impiegate in tutto o in parte.