IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, che prevede, tra l'altro, un sostegno
finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del  raccolto,
degli animali  e  delle  piante  a  fronte  del  rischio  di  perdite
economiche per gli agricoltori causate da avversita' atmosferiche, da
epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi
di un'emergenza ambientale, nonche' un  sostegno  finanziario  per  i
fondi  di  mutualizzazione  per   il   pagamento   di   compensazioni
finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da
avversita' atmosferiche, da epizoozie o  fitopatie,  da  infestazioni
parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale ed altresi'
un sostegno per uno strumento di stabilizzazione del reddito  per  il
pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori a seguito  di
un drastico calo di reddito; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica  i  regolamenti  (UE)  n.
1305/2013 sul sostegno  allo  sviluppo  rurale  da  parte  del  Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),  (UE)  n.  1306/2013
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio  della  politica
agricola comune,  (UE)  n.  1307/2013  recante  norme  sui  pagamenti
diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno  previsti
dalla  politica  agricola   comune,   (UE)   n.   1308/2013   recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti  agricoli  e  (UE)  n.
652/2014 che fissa  le  disposizioni  per  la  gestione  delle  spese
relative alla filiera alimentare, alla salute e  al  benessere  degli
animali, alla  sanita'  delle  piante  e  al  materiale  riproduttivo
vegetale; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 dicembre 2020  che  stabilisce  alcune  disposizioni
transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo  agricolo
per lo sviluppo rurale  (FEASR)  e  del  Fondo  europeo  agricolo  di
garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i  regolamenti
(UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013  per  quanto
riguarda le risorse e l'applicazione negli anni  2021  e  2022  e  il
regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda  le  risorse  e  la
distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022; 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102  e  successive
modifiche e integrazioni, recante «Interventi finanziari  a  sostegno
delle imprese agricole»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di  riorganizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre  2019,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»,
cosi' come modificato dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 24 marzo 2020, n. 53; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 4 dicembre 2020, n. 9361300, che, da ultimo e in attuazione
del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  5  dicembre
2019,  adegua  la   struttura   organizzativa   del   Ministero   con
l'individuazione degli  uffici  dirigenziali  non  generali  e  delle
relative competenze; 
  Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale -  PSRN  2014-2022,
approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015)8312 del  20
novembre 2015, cosi' come risultante dall'ultima  modifica  approvata
con decisione C(2021) 6136 del 16 agosto 2021  e  in  particolare  la
misura 17 «Gestione del rischio»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 29 dicembre 2020, n. 9402305, recante il Piano di  gestione
dei rischi in agricoltura (PGRA) 2021; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  20  del  sopracitato  decreto  29
dicembre 2020, che prevede la possibilita' di apportate  modifiche  o
integrazioni alle disposizioni inserite nel PGRA tese tra  l'altro  a
recepire eventuali modifiche apportate al PSRN, previa  comunicazione
alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni  e
le province autonome; 
  Considerato che la suddetta modifica  al  programma  approvata  con
decisione C(2021) 6136 del 16  agosto  2021  ha  comportato,  tra  le
altre, la riduzione dal 30 per cento  al  20  per  cento  del  valore
soglia per la sottomisura 17.2 e l'introduzione del  nuovo  strumento
di stabilizzazione del reddito (Income Stabilization Tool -  IST)  al
settore bieticolo-saccarifero; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 28 maggio 2021, n. 247860,  recante  «Individuazione  degli
standard value relativi alle produzioni vegetali, incluse le  uve  da
vino DOP e IGP, applicabili per la determinazione  del  valore  della
produzione media annua e dei valori massimi assicurabili  al  mercato
agevolato e per l'adesione  ai  fondi  di  mutualizzazione  nell'anno
2021»; 
  Considerata  pertanto  l'esigenza  di  colmare  gli   elementi   di
disomogeneita' tra i diversi strumenti di gestione  del  rischio,  al
fine di ottenere un allineamento nelle condizioni di attuazione degli
stessi in conformita' a quanto disposto dal PSRN 2014-2022; 
  Considerato che, al  fine  di  semplificare  l'iter  burocratico  a
carico del beneficiario, si  rende  necessario  includere  differenti
varieta' afferenti alla  stessa  produzione  in  un  unico  «standard
value» (SV); 
  Ritenuto,  pertanto,  necessario  procedere  ad   un   allineamento
dell'allegato 2 del PGRA 2021 relativo  ai  prodotti  assicurabili  o
assoggettabili a copertura mutualistica; 
  Considerato che, in conformita' a quanto  disposto  dal  su  citato
art. 20 del decreto  29  dicembre  2020,  e'  stata  comunicata  alla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  la  necessita'  di  tale
adeguamento teso anche a recepire le modifiche apportate al Programma
nazionale di sviluppo rurale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Variazione della soglia di accesso al contributo per  la  sottomisura
                      17.2 del PSRN 2014 - 2022 
 
  1. All'art. 10 del decreto del Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali 29 dicembre 2020, n. 9402305, i commi  2  e  3
sono sostituiti dai seguenti: 
    «2.  La  copertura  mutualistica  deve  prevedere,  per  ciascuna
combinazione prodotto/comune, la  copertura  di  perdite  del  valore
della  produzione  superiori  al  20  per  cento  del  valore   della
produzione  media  annua  dell'imprenditore  agricolo,  conformemente
all'art. 38 del regolamento (UE) n. 1305/2013.  La  stima  dei  danni
deve essere effettuata mediante schema riportante i contenuti di  cui
al bollettino standard dell'allegato 6.2. Il valore della  produzione
media annua e' dichiarato dall' imprenditore agricolo nel  PMI  ed  e
verificato  tramite  l'utilizzo  di  "standard  value"  (SV)  di  cui
all'allegato 5 o, laddove superiore allo SV,  sulla  base  di  idonea
documentazione fornita dall'agricoltore a comprova del  valore  della
produzione ottenuto negli ultimi tre anni, ovvero negli ultimi cinque
anni escludendo l'anno con il valore della  produzione  piu'  alto  e
quello con la produzione piu' basso». 
    «3. Il perito incaricato dal  fondo  a  seguito  di  denuncia  di
sinistro da  parte  del  socio  aderente,  verificati  la  produzione
realmente ottenibile, il danno sulla coltura/allevamento  oggetto  di
copertura,  l'esistenza  del  nesso  di  casualita'  tra  evento/i  e
danno/i, anche su Il Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali appezzamenti/allevamenti limitrofi,  e  il  rispetto  delle
buone pratiche agricole (agronomiche e fitosanitarie), accerta che il
danno abbia superato la soglia di cui al comma  2  e  procede  quindi
alla stima del valore della produzione  commercializzabile;  se  tale
valore risulta inferiore all'80 per cento rispetto  al  valore  della
produzione media annua, ovvero al  valore  assoggettato  a  copertura
mutualistica in  tutti  i  casi  in  cui  il  valore  assoggettato  a
copertura mutualistica risulta inferiore al valore  della  produzione
media annua, il soggetto gestore procede al  calcolo  dell'indennizzo
che potra' avere un valore  massimo  pari  al  valore  della  mancata
produzione».