IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Visto l'art. 121 del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,
recante «Nuovo codice della strada» che,  tra  l'altro,  prevede  che
l'idoneita' tecnica per il  rilascio  di  una  patente  di  guida  si
consegue superando una prova di controllo  delle  cognizioni  ed  una
prova di verifica  delle  capacita'  e  dei  comportamenti  e  che  i
predetti  esami  sono  effettuati  secondo  direttive,  modalita'   e
programmi stabiliti con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
dei trasporti sulla base delle direttive della Comunita' europea; 
  Visto l'art. 122 del citato decreto legislativo n.  285  del  1992,
che dispone che la prova di controllo  delle  cognizioni  di  cui  al
comma l dell'art. 121 deve avvenire entro  sei  mesi  dalla  data  di
presentazione della domanda per il conseguimento della patente; 
  Visto il  decreto  legislativo  18  aprile  2011,  n.  59,  recante
«Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti  le
patenti di guida» e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
8 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  25  del  30
gennaio 2013, recante «Disciplina  della  prova  di  controllo  delle
cognizioni e di verifica delle capacita' e dei comportamenti  per  il
conseguimento delle patenti di categoria Al, A2  e  A»  e  successive
modificazioni; 
  Visto altresi' il decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei
trasporti 19 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25
del 30 gennaio 2013, recante «Disciplina  della  prova  di  controllo
delle cognizioni e di verifica delle capacita'  e  dei  comportamenti
per il conseguimento della patente di categoria B1, B e BE»; 
  Considerato che il programma dell'esame teorico previsto  dall'art.
1, comma 1, del citato decreto ministeriale 8 gennaio  2013,  per  le
patenti di categoria A1, A2 ed A, e'  assolutamente  coincidente  con
quello previsto dall'art. 1, comma 1,  del  decreto  ministeriale  19
dicembre 2012, per le patenti di categoria B1, B e BE; 
  Considerato conseguentemente che sono  identiche  le  modalita'  di
esame disciplinate  dall'art.  1,  comma  2,  dei  rispettivi  citati
decreti e che le stesse consistono in un questionario  informatizzato
che propone al candidato quaranta affermazioni, estratte  secondo  un
metodo  di  casualita'  da  un  database   predisposto   dall'attuale
Dipartimento per la mobilita' sostenibile: per ogni  affermazione  il
candidato deve barrare la lettera «V» o «F», a seconda che  consideri
la predetta affermazione rispettivamente vera o falsa.  La  prova  ha
durata di trenta minuti  e  si  intende  superata  se  il  numero  di
risposte errate e' non superiore a quattro; 
  Considerato che e' in corso l'attivita' di integrale  rivisitazione
del sopra  richiamato  database  con  l'obiettivo,  da  un  lato,  di
conformare lo stesso agli intervenuti aggiornamenti del Codice  della
strada e, dall'altro,  di  operare  una  semplificazione  linguistica
delle proposizioni sottoposte alla valutazione del candidato, al fine
di rendere piu' efficace ed effettivo  l'esito  del  controllo  delle
cognizioni a cui la prova d'esame e' deputata; 
  Considerato che sono altresi' in fase di realizzazione  diverse  ed
ulteriori misure finalizzate allo  snellimento  complessivo  ed  alla
velocizzazione delle procedure degli esami in parola, per  migliorare
la  generale  performance  del  sistema  e  renderla   effettivamente
coerente  con  i  tempi  di  cui  al  citato  art.  122  del  decreto
legislativo n. 285 del 1992 e con le risorse umane di cui  dispongono
gli  uffici  della  Motorizzazione:  in  tal  senso   e'   in   corso
l'attivazione  di  un  nuovo  modello  operativo  che,  al  fine   di
consentire  ai  candidati  l'accesso  all'aula  di   esame,   prevede
l'esecuzione  automatizzata,  tramite  software   di   riconoscimento
facciale, dell'attivita'  di  identificazione  degli  stessi  per  il
tramite di parametri biometrici; 
  Atteso che il lungo perdurare della emergenza sanitaria da COVID-19
e la conseguente necessaria adozione di  misure  di  prevenzione  del
contagio, anche in termini di riduzione dei candidati compresenti  in
aula per l'espletamento delle prove teoriche predette, ha determinato
un considerevole  numero  di  pratiche  arretrate  che  difficilmente
potranno essere evase nel rispetto dei termini di  cui  all'art.  122
del decreto legislativo n. 285 del 1992, ancorche', per taluni  casi,
prorogati da puntuali disposizioni di legge; 
  Ritenuto che  l'attuale  permanenza  del  rischio  di  contagio  da
COVID-19  in  termini  di  esposizione,  prossimita'  e  aggregazione
sull'intero territorio nazionale, suggerisca e solleciti, anche  dopo
la formale cessazione dello stato di emergenza sanitaria,  l'adozione
di misure intese ad ottimizzare  il  tempo  di  permanenza  in  luogo
chiuso  dei  candidati,  fermi  restando  i  necessari  requisiti  di
efficacia ed effettivita' del controllo delle cognizioni; 
  Ritenuto altresi' che  -  tanto  per  favorire  il  recupero  delle
predette consistenti attivita' arretrate in  materia  di  svolgimento
degli esami per il conseguimento delle patenti di guida di  categoria
A1, A2, A, B1, B e BE, quanto per incrementare la  produttivita'  dei
diversi  fattori  (personale  esaminatore,   postazioni   telematiche
d'esame, servizi di vigilanza) e conseguentemente contrarre  i  tempi
d'attesa dell'utenza - sia necessario introdurre modifiche anche alle
stesse  modalita'  di  svolgimento  delle  suddette  prove  teoriche,
disciplinate dai citati decreti del Ministro delle  infrastrutture  e
dei trasporti 19 dicembre 2012 ed  8  gennaio  2013,  ferma  restando
l'efficacia delle stesse, nell'ottica  della  predetta  finalita'  di
miglioramento generale delle  performance  del  sistema  in  caso  di
perturbazioni e pertanto, piu' in  generale,  di  innalzamento  della
capacita' di resilienza del modello di esercizio  della  funzione  di
espletamento degli esami di teoria; 
  Ravvisata quindi la necessita' di procedere  nel  conseguire  tutti
gli obiettivi richiamati e, per l'effetto, di introdurre modifiche ai
piu' volte citati decreti del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti 19 dicembre 2012 ed 8 gennaio 2013; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
            Modifiche all'art. 1 del decreto del Ministro 
        delle infrastrutture e dei trasporti 19 dicembre 2012 
 
  1. All'art. 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei
trasporti 19 dicembre 2012, il comma 2 e'  sostituito  dal  seguente:
«2. La prova di cui al comma 1 si svolge, con sistema informatizzato,
tramite  questionario,  estratto  da  un  database  predisposto   dal
Dipartimento  per  la  mobilita'  sostenibile  del  Ministero   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, secondo  un  metodo  di
casualita'.  Ciascun  questionario  consta  di  trenta  affermazioni,
formulate in conformita' ai contenuti di cui al  comma  1.  Per  ogni
affermazione il candidato deve  barrare  la  lettera  "V"  o  "F",  a
seconda che consideri la predetta affermazione rispettivamente vera o
falsa. La prova ha durata di venti minuti e si intende superata se il
numero di risposte errate e' non superiore a tre.».