Art. 3 Riserva di attuazione 1. L'erogazione delle risorse di cui al Fondo e' disposta con successivo decreto ai sensi dell'art. 73-quater, comma 4 del decreto-legge, previa positiva decisione della Commissione sulla compatibilita' con il mercato interno in base all'art. 108, par. 3, TFUE.