Art. 3 
 
                        Riserva di attuazione 
 
  1. L'erogazione delle risorse di  cui  al  Fondo  e'  disposta  con
successivo  decreto  ai  sensi  dell'art.  73-quater,  comma  4   del
decreto-legge, previa  positiva  decisione  della  Commissione  sulla
compatibilita' con il mercato interno in base all'art. 108,  par.  3,
TFUE.