Art. 4 
 
                     Presentazione delle domande 
 
  1. Per accedere alle risorse del Fondo,  le  Autorita'  di  sistema
portuale presentano apposita domanda, sottoscritta  digitalmente  dal
Presidente ed inviata alla Direzione generale, esclusivamente via pec
all'indirizzo dg.tm@pec.mit.gov.it , entro il termine del 1° dicembre
2021. 
  2. Nella domanda, il Presidente, ai sensi dell'art. 47 del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara: 
    a)  l'ammontare  delle  risorse   da   compensare   per   effetto
dell'applicazione del decreto-legge per come derivanti: 
      dai mancati introiti della tassa di ancoraggio; 
      dai  rimborsi  riconosciuti  per   le   tasse   di   ancoraggio
eventualmente gia' corrisposte nel periodo considerato; 
     b) che la mancata applicazione della  tassa  di  ancoraggio  non
deriva  da  determinazioni  assunte  in   applicazione   di   diversa
disposizione  di  legge  ovvero  per   altra   causa   non   connessa
all'emergenza epidemiologica da Covid-19. 
  3. Nella domanda di cui al comma 2, l'ammontare delle  risorse  per
le quali si richiede la compensazione e' distinto tra: 
    a) mancati introiti al 30 novembre 2021; 
    b)  gettito  previsto  del  mancato  introito  della   tassa   di
ancoraggio dal 1° al 31 dicembre 2021; 
    c) rimborsi riconosciuti al 30 novembre 2021; 
    d) previsione di rimborsi da riconoscere dal 1°  al  31  dicembre
2021.