Art. 4 Presentazione delle domande 1. Per accedere alle risorse del Fondo, le Autorita' di sistema portuale presentano apposita domanda, sottoscritta digitalmente dal Presidente ed inviata alla Direzione generale, esclusivamente via pec all'indirizzo dg.tm@pec.mit.gov.it , entro il termine del 1° dicembre 2021. 2. Nella domanda, il Presidente, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara: a) l'ammontare delle risorse da compensare per effetto dell'applicazione del decreto-legge per come derivanti: dai mancati introiti della tassa di ancoraggio; dai rimborsi riconosciuti per le tasse di ancoraggio eventualmente gia' corrisposte nel periodo considerato; b) che la mancata applicazione della tassa di ancoraggio non deriva da determinazioni assunte in applicazione di diversa disposizione di legge ovvero per altra causa non connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19. 3. Nella domanda di cui al comma 2, l'ammontare delle risorse per le quali si richiede la compensazione e' distinto tra: a) mancati introiti al 30 novembre 2021; b) gettito previsto del mancato introito della tassa di ancoraggio dal 1° al 31 dicembre 2021; c) rimborsi riconosciuti al 30 novembre 2021; d) previsione di rimborsi da riconoscere dal 1° al 31 dicembre 2021.