Art. 3
Modalita' di riparto delle risorse
1. In applicazione dei criteri indicati nell'art. 2, comma 2, le
risorse di cui all'art. 2, comma 1, sono ripartite secondo la tabella
di cui all'allegato 1 del presente decreto, che ne forma parte
integrante.
2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le
regioni e province autonome inviano al Ministero della salute,
formale adesione al sistema di sorveglianza in questione, e il
Ministero della salute eroga entro i successivi sessanta giorni, alle
regioni e province autonome stesse e all'Istituto superiore di
sanita', le risorse riferite all'anno 2021.
3. Entro il 30 aprile 2022, l'Istituto superiore di sanita'
trasmette al Ministero della salute una relazione illustrativa del
primo semestre di attivita', con i contenuti individuati nel citato
allegato 3. Il Ministero della salute, valutata positivamente la
relazione, entro il 30 giugno 2022, eroga, alle regioni e province
autonome e all'Istituto superiore di sanita', il 70% delle risorse
dell'anno 2022.
4. Entro il 31 ottobre 2022, l'Istituto superiore di sanita'
trasmette al Ministero della salute la relazione conclusiva dei primi
dodici mesi di attivita', con i contenuti individuati nel suddetto
allegato 3. Il Ministero della salute, valutata positivamente tale
relazione, entro il 31 dicembre 2022 eroga, alle regioni e province
autonome e all'Istituto superiore di sanita', il restante 30% (saldo)
delle risorse del 2022.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 ottobre 2021
Il Ministro della salute
Speranza
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco
Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del
Ministero del turismo, del Ministero della salute, n. 2903