IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 14 gennaio 1994, n 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l'art. 3; Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)» e, in particolare, l'art. 1, comma 292, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza; Visto l'art. 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali», convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, che ha riservato la gestione e l'esercizio delle Lotterie nazionali ad estrazione differita al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»; Visto il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria», convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e, segnatamente, l'art. 18, comma 2-bis, il quale, al fine di finanziare progetti filantropici, attribuisce agli enti del Terzo settore la possibilita' di effettuare lotterie finalizzate a sollecitare donazioni di importo non inferiore a euro 500, anche mediante l'intervento degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio dei soggetti partecipanti, destinando il ricavato ad alimentare i fondi dei citati enti per la realizzazione di progetti sociali; Visto il successivo comma 2-ter del medesimo art. 18, del decreto-legge n. 119 del 2018, il quale dispone che la vincita di tali lotterie e' costituita unicamente dal diritto di scegliere un progetto sociale, tra quelli da realizzare, cui associare il nome del vincitore, con relativo riconoscimento pubblico; Considerato che il medesimo art. 18, comma 2-ter, del decreto-legge n. 119 del 2018 demanda ad un decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la disciplina delle modalita' tecniche di attuazione della disposizione di cui al sopra citato comma 2-bis; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 18, commi 2-bis e 2-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, disciplina le modalita' tecniche di attuazione della lotteria filantropica.