Art. 2 
 
                  Ambito soggettivo di applicazione 
                      e finalita' della misura 
 
  1. La lotteria filantropica puo' essere effettuata in forma singola
dagli enti del Terzo settore di cui all'art. 4, comma 1, del  decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, aventi  un  patrimonio  netto  non
inferiore ad euro 500.000 ed iscritti da almeno tre anni nel Registro
unico nazionale del Terzo settore di cui agli articoli 45 e  seguenti
del citato decreto legislativo. 
  2. Attraverso la lotteria filantropica gli enti del  Terzo  settore
di cui al comma 1 raccolgono fondi destinati  alla  realizzazione  di
progetti sociali, aventi ad oggetto lo  svolgimento  di  una  o  piu'
attivita' di interesse  generale  di  cui  all'art.  5,  del  decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, secondo le previsioni dei relativi
statuti.