Art. 2 Ambito soggettivo di applicazione e finalita' della misura 1. La lotteria filantropica puo' essere effettuata in forma singola dagli enti del Terzo settore di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, aventi un patrimonio netto non inferiore ad euro 500.000 ed iscritti da almeno tre anni nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui agli articoli 45 e seguenti del citato decreto legislativo. 2. Attraverso la lotteria filantropica gli enti del Terzo settore di cui al comma 1 raccolgono fondi destinati alla realizzazione di progetti sociali, aventi ad oggetto lo svolgimento di una o piu' attivita' di interesse generale di cui all'art. 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, secondo le previsioni dei relativi statuti.