Art. 3 
 
                      Requisiti della lotteria 
 
  1. La partecipazione alla lotteria  filantropica  avviene  mediante
una donazione di importo non inferiore ad euro 500 il cui  versamento
dovra'  essere  eseguito  tramite  banche  o  uffici  postali  ovvero
mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli enti del Terzo settore di  cui
all'art. 2,  comma  1,  possono  avvalersi,  per  la  raccolta  delle
donazioni  e  la  gestione  del  patrimonio,  anche  di  intermediari
finanziari  iscritti  all'albo  di  cui  all'art.  106  del   decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via  esclusiva
o prevalente attivita' di rilascio di garanzie e che sono  sottoposti
a revisione contabile da parte di una societa' di revisione  iscritta
all'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo  24  febbraio
1998, n.  58  e  che  abbiano  i  requisiti  minimi  di  solvibilita'
richiesti dalla vigente normativa bancaria o assicurativa. 
  2. Gli enti del Terzo settore di cui all'art. 2, comma 1,  possono,
altresi', avvalersi dell'apporto specialistico di un  soggetto  terzo
nello    svolgimento    delle    attivita'     di     organizzazione,
contabilizzazione e raccolta delle donazioni. Il compenso corrisposto
ai soggetti terzi per le attivita' svolte e' calcolato sull'ammontare
della raccolta di gioco secondo le seguenti misure percentuali: 
    quota del 5 per cento per un ammontare di raccolta fino  ad  euro
200.000; 
    quota del 3,40 per cento sulla quota eccedente euro 200.000,  per
un ammontare di raccolta da euro 200.000,01 fino ad euro 600.000; 
    quota del 3,23 per cento sulla quota eccedente euro 600.000,  per
un ammontare di raccolta da euro 600.000,01 fino ad euro 1.000.000; 
    quota dello 0,50 per cento sulla ulteriore quota eccedente per un
ammontare di raccolta superiore ad euro 1.000.000. 
  3. Per ogni donazione effettuata pari all'importo minimo  stabilito
nel regolamento della lotteria e ad eventuali multipli, e' attribuito
un titolo di  partecipazione  alla  lotteria  e  le  generalita'  del
donante sono annotate su apposito  registro,  previo  rilascio  delle
informazioni di cui  all'art.  13  del  regolamento  UE  2016/679  ed
acquisizione del consenso al trattamento  dei  dati  personali  degli
interessati. 
  4. La raccolta  delle  donazioni  legata  alla  lotteria  non  puo'
eccedere i sei mesi.