Art. 3 Requisiti della lotteria 1. La partecipazione alla lotteria filantropica avviene mediante una donazione di importo non inferiore ad euro 500 il cui versamento dovra' essere eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli enti del Terzo settore di cui all'art. 2, comma 1, possono avvalersi, per la raccolta delle donazioni e la gestione del patrimonio, anche di intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa' di revisione iscritta all'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita' richiesti dalla vigente normativa bancaria o assicurativa. 2. Gli enti del Terzo settore di cui all'art. 2, comma 1, possono, altresi', avvalersi dell'apporto specialistico di un soggetto terzo nello svolgimento delle attivita' di organizzazione, contabilizzazione e raccolta delle donazioni. Il compenso corrisposto ai soggetti terzi per le attivita' svolte e' calcolato sull'ammontare della raccolta di gioco secondo le seguenti misure percentuali: quota del 5 per cento per un ammontare di raccolta fino ad euro 200.000; quota del 3,40 per cento sulla quota eccedente euro 200.000, per un ammontare di raccolta da euro 200.000,01 fino ad euro 600.000; quota del 3,23 per cento sulla quota eccedente euro 600.000, per un ammontare di raccolta da euro 600.000,01 fino ad euro 1.000.000; quota dello 0,50 per cento sulla ulteriore quota eccedente per un ammontare di raccolta superiore ad euro 1.000.000. 3. Per ogni donazione effettuata pari all'importo minimo stabilito nel regolamento della lotteria e ad eventuali multipli, e' attribuito un titolo di partecipazione alla lotteria e le generalita' del donante sono annotate su apposito registro, previo rilascio delle informazioni di cui all'art. 13 del regolamento UE 2016/679 ed acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali degli interessati. 4. La raccolta delle donazioni legata alla lotteria non puo' eccedere i sei mesi.