Art. 4 
 
                     Regolamento della lotteria 
 
  1. L'ente del Terzo settore di cui all'art. 2, organizzatore  della
lotteria filantropica,  presenta  richiesta  di  autorizzazione  allo
svolgimento della stessa,  sottoscritta  dal  legale  rappresentante,
almeno novanta giorni prima  dell'avvio  previsto  dell'attivita'  di
raccolta, all'Ufficio giochi numerici e lotterie  dell'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli (di seguito "ADM") nel cui ambito  territoriale
ha la sede legale l'ente e, per conoscenza, alla  Direzione  generale
del Terzo settore e della responsabilita' sociale delle  imprese  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
  2. Alla richiesta di  cui  al  comma  1  deve  essere  allegata  la
seguente documentazione: 
    a) la scheda anagrafica dell'ente con indicazione  degli  estremi
del provvedimento di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo
settore o ad uno dei registri di cui all'art. 9, comma 1; 
    b) il regolamento della lotteria,  nel  quale  sono  indicati  le
modalita' di effettuazione delle donazioni ed il valore minimo  delle
stesse, la durata dell'iniziativa, i progetti sociali  da  realizzare
nonche' le attivita'  statutarie  di  interesse  generale  cui  sara'
destinata l'eventuale parte restante dei fondi  raccolti,  il  luogo,
che dovra' coincidere con  un  capoluogo  di  regione,  il  giorno  e
l'orario fissati per l'estrazione, nonche' le modalita' di estrazione
ed il tempo entro il quale il vincitore puo'  scegliere  il  progetto
sociale a cui associare il proprio nome; 
    c) la scheda descrittiva dei progetti sociali di cui e'  prevista
la realizzazione, recante  la  descrizione  di  massima  dei  bisogni
rilevati che si  intendono  soddisfare,  le  attivita'  di  interesse
generale da svolgersi, comprese quelle cui sara' destinata  la  parte
restante dei fondi raccolti,  gli  obiettivi  generali  perseguiti  e
l'importo stimato della raccolta; 
    d) la copia del documento di identita' del legale  rappresentante
dell'ente; 
    e) gli estremi del conto corrente  bancario  dedicato  sul  quale
saranno  depositate  le  somme  provenienti  dalla   raccolta   delle
donazioni. 
    f) la cauzione fideiussoria, bancaria o di  deposito  di  importo
pari  al  valore  stimato   della   raccolta,   resa   dall'eventuale
intermediario finanziario di cui all'art. 3,  comma  1  del  presente
decreto  a  garanzia  delle  somme  donate  durante  il  periodo   di
operativita' della lotteria. Qualora nel corso  delle  operazioni  di
vendita dei biglietti, la  raccolta  effettiva  dovesse  eccedere  di
oltre il 25 per cento il valore stimato in  sede  di  previsione,  il
citato intermediario finanziario, entro cinque giorni dalla  data  di
conoscenza  del  superamento  di  tale  soglia,  dovra'  procedere  a
un'integrazione della polizza fideiussoria per una somma  di  importo
pari a  quella  originariamente  resa.  Analoga  integrazione  dovra'
essere resa ogni qual volta il valore stimato  della  raccolta  venga
superato del 25 per cento. La durata della garanzia sara' di un  anno
dalla chiusura della raccolta. 
  3. L'ADM,  previo  parere  favorevole  rilasciato  dalla  Direzione
generale del Terzo settore  e  della  responsabilita'  sociale  delle
imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in  ordine
alla sussistenza del requisito soggettivo dell'ente  organizzatore  e
delle finalita' della lotteria, emette il provvedimento autorizzativo
entro  novanta  giorni  dal  ricevimento  dell'istanza.  In  caso  di
richiesta di integrazione documentale all'ente o di  acquisizione  di
informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati  o  qualita'
non attestati in documenti gia'  in  possesso  delle  amministrazioni
procedenti, il termine  di  novanta  giorni  puo'  essere  sospeso  e
riprende a  decorrere  dalla  data  di  presentazione  della  domanda
completata o della documentazione integrativa. 
  4. L'ente organizzatore, con le stesse modalita' di cui al comma 1,
comunica ogni eventuale proposta correttiva del  regolamento  all'ADM
che esprime il proprio avviso, sentito  il  Ministero  del  lavoro  e
delle  politiche  sociali,  entro  trenta  giorni   dal   ricevimento
dell'istanza. 
  5. Le somme  raccolte  attraverso  la  lotteria  filantropica  sono
depositate esclusivamente sul conto corrente indicato  nel  comma  2,
lettera e), che resta vincolato fino alla data  di  cui  all'art.  7,
comma 1. 
  6. L'ente organizzatore della lotteria, entro cinque  giorni  dalla
chiusura delle operazioni di vendita dei biglietti, comunica  all'ADM
e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le somme raccolte
dalla lotteria filantropica. 
  7. Entro novanta giorni successivi alla scadenza del termine per la
raccolta delle donazioni, l'ente organizzatore trasmette  all'ADM  ed
alla Direzione generale del Terzo  settore  e  della  responsabilita'
sociale delle imprese del Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, una scheda analitica dei progetti sociali di cui al comma 2,
lettera c), tra i quali potra' avvenire la scelta  del  vincitore  ai
sensi dell'art. 5, recante la descrizione degli  obiettivi  specifici
perseguiti, gli indicatori ad essi associati con i relativi valori di
riferimento, i tempi di realizzazione, nonche' il costo previsto  per
ciascuno dei progetti di cui al comma 2, lettera  c),  che  non  puo'
essere inferiore al 20 per cento del totale dei ricavi della raccolta
effettuata.  L'ente  organizzatore   deve   indicare   nella   scheda
analitica, l'impiego dell'eventuale parte restante dei fondi  per  la
realizzazione delle  specifiche  attivita'  statutarie  di  interesse
generale.  Il  progetto   scelto   dal   vincitore   della   lotteria
filantropica dovra' essere completato entro ventiquattro  mesi  dalla
data della scelta compiuta dal vincitore. 
  8. Il ricavato derivante dalla lotteria filantropica  e'  destinato
alla realizzazione di uno  o  piu'  progetti  sociali  inclusi  nella
scheda  analitica  di  cui  al  comma  7,  nonche'  delle  specifiche
attivita' statutarie di interesse generale ivi individuate.