Art. 4 Regolamento della lotteria 1. L'ente del Terzo settore di cui all'art. 2, organizzatore della lotteria filantropica, presenta richiesta di autorizzazione allo svolgimento della stessa, sottoscritta dal legale rappresentante, almeno novanta giorni prima dell'avvio previsto dell'attivita' di raccolta, all'Ufficio giochi numerici e lotterie dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito "ADM") nel cui ambito territoriale ha la sede legale l'ente e, per conoscenza, alla Direzione generale del Terzo settore e della responsabilita' sociale delle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 2. Alla richiesta di cui al comma 1 deve essere allegata la seguente documentazione: a) la scheda anagrafica dell'ente con indicazione degli estremi del provvedimento di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore o ad uno dei registri di cui all'art. 9, comma 1; b) il regolamento della lotteria, nel quale sono indicati le modalita' di effettuazione delle donazioni ed il valore minimo delle stesse, la durata dell'iniziativa, i progetti sociali da realizzare nonche' le attivita' statutarie di interesse generale cui sara' destinata l'eventuale parte restante dei fondi raccolti, il luogo, che dovra' coincidere con un capoluogo di regione, il giorno e l'orario fissati per l'estrazione, nonche' le modalita' di estrazione ed il tempo entro il quale il vincitore puo' scegliere il progetto sociale a cui associare il proprio nome; c) la scheda descrittiva dei progetti sociali di cui e' prevista la realizzazione, recante la descrizione di massima dei bisogni rilevati che si intendono soddisfare, le attivita' di interesse generale da svolgersi, comprese quelle cui sara' destinata la parte restante dei fondi raccolti, gli obiettivi generali perseguiti e l'importo stimato della raccolta; d) la copia del documento di identita' del legale rappresentante dell'ente; e) gli estremi del conto corrente bancario dedicato sul quale saranno depositate le somme provenienti dalla raccolta delle donazioni. f) la cauzione fideiussoria, bancaria o di deposito di importo pari al valore stimato della raccolta, resa dall'eventuale intermediario finanziario di cui all'art. 3, comma 1 del presente decreto a garanzia delle somme donate durante il periodo di operativita' della lotteria. Qualora nel corso delle operazioni di vendita dei biglietti, la raccolta effettiva dovesse eccedere di oltre il 25 per cento il valore stimato in sede di previsione, il citato intermediario finanziario, entro cinque giorni dalla data di conoscenza del superamento di tale soglia, dovra' procedere a un'integrazione della polizza fideiussoria per una somma di importo pari a quella originariamente resa. Analoga integrazione dovra' essere resa ogni qual volta il valore stimato della raccolta venga superato del 25 per cento. La durata della garanzia sara' di un anno dalla chiusura della raccolta. 3. L'ADM, previo parere favorevole rilasciato dalla Direzione generale del Terzo settore e della responsabilita' sociale delle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in ordine alla sussistenza del requisito soggettivo dell'ente organizzatore e delle finalita' della lotteria, emette il provvedimento autorizzativo entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza. In caso di richiesta di integrazione documentale all'ente o di acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso delle amministrazioni procedenti, il termine di novanta giorni puo' essere sospeso e riprende a decorrere dalla data di presentazione della domanda completata o della documentazione integrativa. 4. L'ente organizzatore, con le stesse modalita' di cui al comma 1, comunica ogni eventuale proposta correttiva del regolamento all'ADM che esprime il proprio avviso, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza. 5. Le somme raccolte attraverso la lotteria filantropica sono depositate esclusivamente sul conto corrente indicato nel comma 2, lettera e), che resta vincolato fino alla data di cui all'art. 7, comma 1. 6. L'ente organizzatore della lotteria, entro cinque giorni dalla chiusura delle operazioni di vendita dei biglietti, comunica all'ADM e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le somme raccolte dalla lotteria filantropica. 7. Entro novanta giorni successivi alla scadenza del termine per la raccolta delle donazioni, l'ente organizzatore trasmette all'ADM ed alla Direzione generale del Terzo settore e della responsabilita' sociale delle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, una scheda analitica dei progetti sociali di cui al comma 2, lettera c), tra i quali potra' avvenire la scelta del vincitore ai sensi dell'art. 5, recante la descrizione degli obiettivi specifici perseguiti, gli indicatori ad essi associati con i relativi valori di riferimento, i tempi di realizzazione, nonche' il costo previsto per ciascuno dei progetti di cui al comma 2, lettera c), che non puo' essere inferiore al 20 per cento del totale dei ricavi della raccolta effettuata. L'ente organizzatore deve indicare nella scheda analitica, l'impiego dell'eventuale parte restante dei fondi per la realizzazione delle specifiche attivita' statutarie di interesse generale. Il progetto scelto dal vincitore della lotteria filantropica dovra' essere completato entro ventiquattro mesi dalla data della scelta compiuta dal vincitore. 8. Il ricavato derivante dalla lotteria filantropica e' destinato alla realizzazione di uno o piu' progetti sociali inclusi nella scheda analitica di cui al comma 7, nonche' delle specifiche attivita' statutarie di interesse generale ivi individuate.