Art. 6 
 
                       Operazioni estrazionali 
 
  1. Con provvedimento del direttore  dell'ADM,  da  adottarsi  entro
novanta giorni dalla comunicazione di cui all'art. 4, comma  6,  sono
definite le  misure  per  la  regolamentazione  delle  operazioni  di
estrazione, che trovano copertura finanziaria nelle  somme  calcolate
sull'ammontare della raccolta di gioco  secondo  le  seguenti  misure
percentuali: 
    quota del 2 per cento per un ammontare di raccolta  fino  a  euro
200.000; 
    quota dell'1 per cento per  un  ammontare  di  raccolta  da  euro
200.000,01 fino a euro 600.000 per la quota eccedente euro 200.000; 
    quota dello 0,80 per cento per un ammontare di raccolta  da  euro
600.000,01 fino a euro 1.000.000 per la quota eccedente euro 600.000; 
    quota dello 0,50 per cento per un ammontare di raccolta superiore
a euro 1.000.000 per la quota eccedente euro 1.000.000. 
  2. Gli enti del Terzo settore di cui all'art. 2,  comma  1  possono
avvalersi dell'apporto specialistico di  un  soggetto  terzo  per  lo
svolgimento delle attivita' di estrazione. 
  3. Per gli adempimenti di verifica e di controllo della regolarita'
delle operazioni di estrazione sono designati due dipendenti dell'ADM
per ciascuna estrazione a cura  del  direttore  giochi  della  stessa
Agenzia.  Alle  spese  occorrenti  a  garantire  detti  controlli   e
all'espletamento delle funzioni di cui  al  comma  4,  sostenute  dai
dipendenti  dell'ADM,  si  provvede  mediante  le   somme   calcolate
sull'ammontare della raccolta di gioco per un importo pro-capite pari
ad euro 125, al lordo delle trattenute di legge. 
  4. L'assegnazione del premio della  lotteria  avviene  nel  giorno,
nell'ora e con le modalita' indicati nel regolamento di cui  all'art.
4, comma 2, lettera b), alla presenza di una commissione formata  dai
due componenti appartenenti  al  ruolo  del  personale  di  ADM  gia'
individuati per le funzioni di cui al  comma  3  -  di  cui  uno  con
funzioni di presidente - e da un componente appartenente al ruolo del
personale del Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali.  Alle
spese  di  viaggio,  vitto  e   alloggio   occorrenti   a   garantire
l'espletamento della funzione per quest'ultimo  membro,  puntualmente
documentate e ammissibili secondo la disciplina vigente in materia di
trattamento economico di missione dei dipendenti statali, nonche'  al
compenso fisso per le funzioni svolte per un importo pari ad euro 85,
al lordo delle trattenute di legge, si provvede  mediante  l'utilizzo
delle somme calcolate sull'ammontare  della  raccolta  di  gioco.  Le
somme spettanti a titolo di compenso sono corrisposte  al  dipendente
dall'ente organizzatore;  le  spese  di  viaggio,  vitto  e  alloggio
saranno rimborsate dall'ente organizzatore al Ministero del lavoro  e
delle politiche sociali che le ha anticipate. 
  5. La commissione provvede, prima dell'estrazione, a verificare  il
numero dei donatori ed il numero di titoli di  gioco  generati  dalle
donazioni   anche   attraverso   l'ausilio    della    certificazione
dell'intermediario finanziario e/o del soggetto  terzo  eventualmente
coinvolti nella raccolta delle donazioni.