Art. 7 Adempimenti successivi all'estrazione 1. L'ente organizzatore della lotteria comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'ADM, entro trenta giorni dalla scelta del progetto da parte del vincitore, le somme destinate ai progetti sociali inclusi nella richiesta di autorizzazione di cui all'art. 4, comma 2, lettera c), nonche' l'eventuale quota residua di cui all'art. 4, comma 7. 2. A garanzia dell'integrale esecuzione del progetto scelto dal vincitore, l'ente organizzatore trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la comunicazione di cui al comma 1, una fideiussione bancaria o assicurativa, emessa a favore dello stesso Ministero, di importo corrispondente al costo del progetto scelto. La fideiussione e' rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita' previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita' o da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa' di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita' richiesti dalla vigente normativa bancaria o assicurativa. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944, comma 2, del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonche' l'operativita' della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione procedente. 3. In alternativa alla fideiussione di cui al comma 2, l'ente organizzatore puo' mantenere sul conto corrente di cui all'art. 4, comma 2, lettera e), l'importo corrispondente al costo del progetto scelto dal vincitore. 4. L'ente organizzatore della lotteria trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro novanta giorni dalla conclusione del progetto sociale scelto dal vincitore della lotteria, il rendiconto delle spese sostenute, corredato da una relazione sulle attivita' realizzate in esecuzione del progetto e sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati. 5. La fideiussione di cui al comma 2 o l'importo di cui al comma 3 sono svincolati all'esito positivo della verifica amministrativo - contabile effettuata sulla rendicontazione di cui al comma 4. 6. Il rendiconto della raccolta fondi realizzata attraverso la lotteria filantropica deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.