Art. 7 
 
                Adempimenti successivi all'estrazione 
 
  1. L'ente organizzatore della lotteria comunica  al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali e all'ADM, entro trenta giorni dalla
scelta del progetto da parte del vincitore,  le  somme  destinate  ai
progetti sociali inclusi nella richiesta  di  autorizzazione  di  cui
all'art. 4, comma 2, lettera c), nonche' l'eventuale quota residua di
cui all'art. 4, comma 7. 
  2. A garanzia dell'integrale esecuzione  del  progetto  scelto  dal
vincitore, l'ente organizzatore trasmette al Ministero del  lavoro  e
delle politiche sociali, con la comunicazione di cui al comma 1,  una
fideiussione bancaria o assicurativa, emessa a  favore  dello  stesso
Ministero, di importo corrispondente al costo del progetto scelto. La
fideiussione e' rilasciata da imprese  bancarie  o  assicurative  che
rispondano ai requisiti di solvibilita' previsti dalle leggi  che  ne
disciplinano le rispettive attivita'  o  da  intermediari  finanziari
iscritti nell'albo di cui all'art. 106  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via  esclusiva  o  prevalente
attivita' di rilascio di garanzie e che sono sottoposti  a  revisione
contabile da parte di una societa' di  revisione  iscritta  nell'albo
previsto dall'art. 161, del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita'  richiesti  dalla
vigente normativa  bancaria  o  assicurativa.  La  fideiussione  deve
prevedere espressamente la rinuncia  al  beneficio  della  preventiva
escussione del debitore principale di cui all'art. 1944, comma 2, del
codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957,  comma
2, del codice civile, nonche' l'operativita' della garanzia  medesima
entro    quindici    giorni,    a    semplice    richiesta    scritta
dell'Amministrazione procedente. 
  3. In alternativa alla fideiussione  di  cui  al  comma  2,  l'ente
organizzatore puo' mantenere sul conto corrente di  cui  all'art.  4,
comma 2, lettera e), l'importo corrispondente al costo  del  progetto
scelto dal vincitore. 
  4. L'ente organizzatore della lotteria trasmette al  Ministero  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  entro  novanta  giorni   dalla
conclusione del progetto sociale scelto dal vincitore della lotteria,
il rendiconto delle spese sostenute, corredato da una relazione sulle
attivita' realizzate in  esecuzione  del  progetto  e  sui  risultati
conseguiti rispetto agli obiettivi programmati. 
  5. La fideiussione di cui al comma 2 o l'importo di cui al comma  3
sono svincolati all'esito positivo della  verifica  amministrativo  -
contabile effettuata sulla rendicontazione di cui al comma 4. 
  6. Il rendiconto della  raccolta  fondi  realizzata  attraverso  la
lotteria filantropica deve essere depositato presso il Registro unico
nazionale del Terzo settore, ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui
all'art. 48, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.