Art. 8 Controlli e sanzioni 1. Il progetto sociale scelto dal vincitore e' sottoposto a verifica amministrativo - contabile sulla correttezza delle spese inserite nel rendiconto di cui all'art. 7. A tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' avvalersi del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro di cui all'art. 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149. 2. L'inosservanza dei principi di verita', trasparenza e correttezza nell'organizzazione della lotteria filantropica da parte dell'ente, la mancata trasmissione del rendiconto entro i termini di cui all'art. 7, comma 4 o di eventuale documentazione integrativa, il mancato deposito del rendiconto di cui all'art. 7, comma 6, le gravi irregolarita' accertate in sede di verifica del rendiconto, la mancata o incompleta realizzazione del progetto per causa imputabile all'ente organizzatore determinano la sanzione della preclusione della possibilita' di indire nuove lotterie per un minimo di 2 fino ad un massimo di 5 anni, da adottarsi con provvedimento del direttore dell'Agenzia, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La sanzione decorrera' dall'accertamento della violazione operato da ADM o dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ovvero dalla data del provvedimento sanzionatorio in caso di violazione accertata da soggetto terzo. Le ipotesi sopra individuate sono valutate quali presupposti ai fini della assunzione del provvedimento di cancellazione dell'ente medesimo dal Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle ipotesi previste dagli articoli 48, commi 3 e 4 e 50 comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.