Art. 8 
 
                        Controlli e sanzioni 
 
  1. Il  progetto  sociale  scelto  dal  vincitore  e'  sottoposto  a
verifica amministrativo - contabile  sulla  correttezza  delle  spese
inserite nel rendiconto di cui all'art. 7. A tal fine,  il  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali  puo'  avvalersi  del  personale
dell'Ispettorato nazionale del lavoro di cui all'art. 1, del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 149. 
  2.  L'inosservanza  dei  principi   di   verita',   trasparenza   e
correttezza nell'organizzazione della lotteria filantropica da  parte
dell'ente, la mancata trasmissione del rendiconto entro i termini  di
cui all'art. 7, comma 4 o di eventuale documentazione integrativa, il
mancato deposito del rendiconto di cui all'art. 7, comma 6, le  gravi
irregolarita' accertate  in  sede  di  verifica  del  rendiconto,  la
mancata o incompleta realizzazione del progetto per causa  imputabile
all'ente organizzatore  determinano  la  sanzione  della  preclusione
della possibilita' di indire nuove lotterie per un minimo di  2  fino
ad un massimo di 5 anni, da adottarsi con provvedimento del direttore
dell'Agenzia, sentito il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali. La sanzione decorrera'  dall'accertamento  della  violazione
operato da ADM o dal Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali
ovvero  dalla  data  del  provvedimento  sanzionatorio  in  caso   di
violazione accertata da soggetto terzo. Le ipotesi sopra  individuate
sono  valutate  quali  presupposti  ai  fini  della  assunzione   del
provvedimento di cancellazione dell'ente medesimo dal Registro  unico
nazionale del Terzo settore, nelle ipotesi  previste  dagli  articoli
48, commi 3 e 4 e 50 comma 1, del decreto legislativo 3 luglio  2017,
n. 117.