Art. 9 Disposizioni transitorie 1. Fino all'operativita' del Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui agli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la lotteria filantropica puo' essere effettuata dalle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, iscritte nell'apposita sezione del registro delle imprese, dalle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'art. 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, nonche' dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano previsti dall'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383. 2. Ai fini del raggiungimento del requisito dell'iscrizione almeno triennale nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 2 comma 1, sono valutabili, anche in via cumulativa con quelli di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, purche' ad esso antecedenti senza soluzione di continuita', i periodi di iscrizione ai registri di cui al comma 1. Nel primo biennio decorrente dall'operativita' del suddetto Registro, in mancanza del requisito dell'iscrizione almeno triennale, l'ente del Terzo settore puo' organizzare la lotteria filantropica ove disponga di un patrimonio netto non inferiore ad un milione di euro. 3. Alla richiesta di autorizzazione di cui all'art. 4, presentata anteriormente alla prima pubblicazione sul Registro unico nazionale del Terzo settore del bilancio di esercizio dell'ente di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, devono essere allegati copia dell'ultimo bilancio approvato dagli organi statutari dell'ente richiedente e copia dell'ultimo statuto. 4. Fino al termine di cui al comma 1, le determinazioni di cui all'art. 8, comma 2, in ordine alla cancellazione dell'ente da uno dei registri di cui al medesimo comma 1 del presente articolo, sono assunte dalle amministrazioni competenti ai sensi della normativa ivi citata.