Art. 9 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Fino all'operativita' del Registro  unico  nazionale  del  Terzo
settore, di cui agli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117, la lotteria filantropica puo' essere  effettuata
dalle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
112, iscritte nell'apposita sezione del registro delle imprese, dalle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'art.  10,
del decreto legislativo 4  dicembre  1997,  n.  460,  iscritte  negli
appositi registri, dalle organizzazioni di volontariato iscritte  nei
registri di cui alla legge 11 agosto  1991,  n.  266,  nonche'  dalle
associazioni di promozione sociale iscritte nei  registri  nazionali,
regionali e delle Province autonome  di  Trento  e  Bolzano  previsti
dall'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383. 
  2. Ai fini del raggiungimento del requisito dell'iscrizione  almeno
triennale nel Registro unico  nazionale  del  Terzo  settore  di  cui
all'art. 2 comma 1, sono valutabili,  anche  in  via  cumulativa  con
quelli di iscrizione al Registro unico nazionale del  Terzo  settore,
purche' ad esso antecedenti senza soluzione di continuita', i periodi
di iscrizione ai registri di  cui  al  comma  1.  Nel  primo  biennio
decorrente dall'operativita' del suddetto Registro, in  mancanza  del
requisito dell'iscrizione almeno triennale, l'ente del Terzo  settore
puo'  organizzare  la  lotteria  filantropica  ove  disponga  di   un
patrimonio netto non inferiore ad un milione di euro. 
  3. Alla richiesta di autorizzazione di cui all'art.  4,  presentata
anteriormente alla prima pubblicazione sul Registro  unico  nazionale
del Terzo settore del bilancio di esercizio dell'ente di cui all'art.
13, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017,  n.  117,  devono
essere allegati copia dell'ultimo  bilancio  approvato  dagli  organi
statutari dell'ente richiedente e copia dell'ultimo statuto. 
  4. Fino al termine di cui al comma  1,  le  determinazioni  di  cui
all'art. 8, comma 2, in ordine alla cancellazione  dell'ente  da  uno
dei registri di cui al medesimo comma 1 del presente  articolo,  sono
assunte dalle amministrazioni competenti ai sensi della normativa ivi
citata.