IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                                  e 
 
   IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Visto il regolamento (CE) 561/2006 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 15 marzo 2006  relativo  all'armonizzazione  di  alcune
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti  su  strada
che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e  (CE)  n.
2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) 165/2014 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 4 febbraio 2014 relativo ai tachigrafi nel settore  dei
trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n.  3821/85  del
Consiglio relativo  all'apparecchio  di  controllo  nel  settore  dei
trasporti su strada e  modifica  il  regolamento  (CE)  561/2006  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  relativo  all'armonizzazione  di
alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei  trasporti  su
strada; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/68  della  Commissione
del 21 gennaio 2016, relativo alle procedure comuni e alle specifiche
necessarie per interconnettere i registri elettronici delle carte del
conducente; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della  Commissione
del 18 marzo 2016 che applica il regolamento  (UE)  n.  165/2014  del
Parlamento europeo e del Consiglio recante  le  prescrizioni  per  la
costruzione,  il  collaudo,  il  montaggio,  il  funzionamento  e  la
riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/502 della  Commissione
del 28 febbraio 2018 che modifica il regolamento di  esecuzione  (UE)
2016/799  della  Commissione,  del  18   marzo   2016,   recante   le
prescrizioni per  la  costruzione,  il  collaudo,  il  montaggio,  il
funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa  e  in
particolare l'art. 8, comma 2; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196  recante  il
Codice in materia di protezione dei dati personali; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  di
concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
31 ottobre  2003,  n.  361,  contenente  disposizioni  attuative  del
regolamento  (CE)  2135/98  del  Consiglio  del  24  settembre  1998,
modificativo del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativo
all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e in
particolare l'art. 3, comma 8 a norma del quale «le modalita' per  il
rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta del registro  sono
stabilite con decreto del Ministro  delle  attivita'  produttive,  di
concerto con i Ministeri dell'interno, del lavoro e  delle  politiche
sociali e delle infrastrutture e trasporti»; 
  Visto il decreto 31 marzo 2006 del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche   sociali   recante:   «Modalita'   di   conservazione    e
trasferimento dati dal tachigrafo digitale introdotto dal regolamento
(CE) 2135/98»; 
  Visto il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, di  «Attuazione
della direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime per l'applicazione dei
regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE relativi  a  disposizioni
in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e  che  abroga
la direttiva 88/599/CEE»; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011,  n.  59  e  successive
modificazioni ed integrazioni in materia di patenti di guida; 
  Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183 di  delega  al  Governo  in
materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi  per  il
lavoro e delle politiche attive, nonche' in materia di riordino della
disciplina dei rapporti di lavoro e  dell'attivita'  ispettiva  e  di
tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro; 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  149  relativo
alle disposizioni  per  la  razionalizzazione  e  la  semplificazione
dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  23
febbraio  2016,  recante  «Disposizioni  per  l'organizzazione  delle
risorse umane e strumentali per il funzionamento  dell'Agenzia  unica
per le ispezioni del lavoro»; 
  Vista la legge 29 dicembre  1993,  n.  580,  recante  riordinamento
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
  Visto il decreto 7 marzo 2019 del Ministro dello sviluppo economico
- ridefinizione dei servizi che il sistema delle camere di  commercio
e' tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale; 
  Ravvisata l'esigenza di assicurare  l'uniforme  applicazione  delle
disposizioni  contenute  nel  regolamento  (UE)  n.  165/2014  e  nei
relativi regolamenti di esecuzione, raccordandole con le attribuzioni
gia' svolte dalle Camere di commercio; 
  Visto il parere del Garante per la protezione  dei  dati  personali
del 17 settembre 2020; 
 
                              Adottano 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto disciplina  le  modalita'  per  il  rilascio
delle carte tachigrafiche, per la tenuta  del  registro  relativo  ai
marchi ed ai dati elettronici di sicurezza utilizzati  e  dell'elenco
degli  istallatori  e  officine  autorizzate  e  delle   carte   loro
rilasciate, nonche' per la tenuta del registro elettronico  nazionale
contenente  le  informazioni  relative   alla   carte   tachigrafiche
conducente. 
  2. Le carte tachigrafiche oggetto del presente decreto sono  quelle
definite dal regolamento (UE) n. 165/2014 ed omologate dall'autorita'
di cui all'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003,
n. 361. Le carte tachigrafiche  sono  suddivise  in  quattro  diverse
tipologie: la carta del conducente, la carta dell'officina, la  carta
dell'impresa e la carta di controllo.