Art. 10 
 
Modifica e  sostituzione  della  carta  tachigrafica  conducente  per
                           cambio nazione 
 
  1. Alla richiesta di modifica di una carta tachigrafica conducente,
rilasciata da altro Stato membro ed effettuata  da  un  soggetto  che
stabilisce in Italia  la  sede  della  sua  «residenza  normale»,  si
applica la procedura stabilita per la prima emissione. 
  2. Se la carta estera e'  in  corso  di  validita',  dovra'  essere
restituita all'atto della consegna della nuova carta emessa in Italia
per la successiva restituzione  all'organismo  emittente  a  cura  di
Unioncamere.