Art. 10 Modifica e sostituzione della carta tachigrafica conducente per cambio nazione 1. Alla richiesta di modifica di una carta tachigrafica conducente, rilasciata da altro Stato membro ed effettuata da un soggetto che stabilisce in Italia la sede della sua «residenza normale», si applica la procedura stabilita per la prima emissione. 2. Se la carta estera e' in corso di validita', dovra' essere restituita all'atto della consegna della nuova carta emessa in Italia per la successiva restituzione all'organismo emittente a cura di Unioncamere.