Art. 11 Altre disposizioni particolari per la carta del conducente 1. Il conducente, nei casi previsti dall'art. 4, comma 6, puo' continuare a guidare senza la carta per un massimo di quindici giorni di calendario, o per un periodo piu' lungo, se cio' fosse indispensabile per riportare il veicolo presso la sede dell'azienda, a condizione che possa dimostrare l'impossibilita' di esibire o di utilizzare la carta durante tale periodo. Il conducente sara' tenuto ad effettuare in questo caso registrazioni manuali dei suoi tempi di guida, ai sensi di quanto disposto all'art. 26 del regolamento (CE) 561/2006. 2. Al momento del primo rilascio va garantita la riferibilita' della carta al numero della patente di guida del conducente titolare. Successivamente, in caso di modifica della patente, la riferibilita' puo' essere assicurata anche con diversi strumenti telematici di collegamento o con riferimenti introdotti allo scopo nella nuova patente di guida. 3. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Regolamento, le Autorita' di controllo in caso di dubbi circa la validita' della dichiarazione relativa alla residenza normale, o anche ai fini di taluni controlli specifici, possono chiedere, sia all'atto del rilascio che successivamente, anche con modalita' a campione, l'attestazione documentale dell'esistenza di un rapporto di lavoro autonomo, o di un rapporto di lavoro subordinato. Ai fini di tale attestazione si fara' riferimento alla documentazione specificata nei modelli di domanda per il rilascio della carta.