Art. 11 
 
     Altre disposizioni particolari per la carta del conducente 
 
  1. Il conducente, nei casi previsti  dall'art.  4,  comma  6,  puo'
continuare a guidare senza la carta per un massimo di quindici giorni
di  calendario,  o  per  un  periodo  piu'  lungo,  se   cio'   fosse
indispensabile per riportare il veicolo presso la sede  dell'azienda,
a condizione che possa dimostrare l'impossibilita' di  esibire  o  di
utilizzare la carta durante tale periodo. 
  Il  conducente  sara'  tenuto  ad   effettuare   in   questo   caso
registrazioni manuali dei suoi tempi di guida,  ai  sensi  di  quanto
disposto all'art. 26 del regolamento (CE) 561/2006. 
  2. Al momento del primo  rilascio  va  garantita  la  riferibilita'
della carta al numero della patente di guida del conducente titolare.
Successivamente, in caso di modifica della patente, la  riferibilita'
puo' essere assicurata anche  con  diversi  strumenti  telematici  di
collegamento o con riferimenti  introdotti  allo  scopo  nella  nuova
patente di guida. 
  3. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Regolamento, le Autorita' di
controllo in caso di dubbi circa  la  validita'  della  dichiarazione
relativa alla residenza normale, o anche ai fini di taluni  controlli
specifici,  possono  chiedere,  sia   all'atto   del   rilascio   che
successivamente,  anche  con  modalita'  a  campione,  l'attestazione
documentale dell'esistenza di un rapporto di lavoro autonomo, o di un
rapporto di lavoro subordinato. Ai fini di tale attestazione si fara'
riferimento alla documentazione specificata nei  modelli  di  domanda
per il rilascio della carta.