Art. 12 
 
             Confisca o ritiro della carta tachigrafica 
 
  1. Il sequestro, la confisca o il ritiro di  una  carta  emessa  in
Italia da parte delle Autorita' di controllo disposti in applicazione
di sanzioni amministrative o penali ovvero in  attuazione  di  misure
cautelari nell'ambito di procedimenti penali  o  amministrativi  sono
comunicati alla Camera di commercio che ha emesso la carta, la  quale
provvede ad annotare lo stato di  «confiscata»  o  «ritirata»  in  un
apposito elenco. Qualora la carta sia stata rilasciata  in  un  altro
Stato  membro,  la  stessa,  completati  i  procedimenti   penali   o
amministrativi, e' inviata all'Unioncamere con  evidenza  dei  motivi
del ritiro o della sospensione, la quale provvede a notificare  anche
in via telematica il  provvedimento  all'autorita'  competente  dello
Stato membro che  ha  emesso  la  carta  entro  due  settimane  e  ne
garantisce la restituzione ai sensi del comma 7,  dell'art.  26,  del
Regolamento. 
  2. Fuori dei casi di cui al comma 1 e ferma restando l'applicazione
delle sanzioni previste dalla legge, e'  in  ogni  caso  disposto  il
ritiro immediato e l'invio alla Camera di commercio che  l'ha  emessa
della  carta  tachigrafica  che,  in  occasione  di  un'attivita'  di
controllo svolta dall'Autorita' di  controllo,  e'  stata  esibita  o
comunque rinvenuta quando essa risulta danneggiata, non  funzionante,
denunciata come rubata o smarrita dallo stesso  conducente  che  l'ha
esibita o nella cui disponibilita' e' rinvenuta. Allo stesso modo  si
procede  nel  caso  in  cui  sia  esibita  o  rinvenuta   una   carta
tachigrafica scaduta di validita' da piu' di trenta giorni, ai  sensi
dell'art. 3, comma 7 ed  in  ogni  altro  caso  in  cui,  secondo  il
presente decreto ovvero secondo le  disposizioni  dell'art.  179  del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la carta stessa non  puo'
essere detenuta ovvero utilizzata dalla persona che  l'ha  esibita  o
che comunque la detiene. 
  3. La carta che  ha  formato  oggetto  di  «ritiro»,  «confisca»  o
«sospensione», quando invalidata nel sistema informativo delle  carte
non puo' essere restituita in nessun  caso  al  Titolare,  che -  ove
sussistano i presupposti - dovra' presentare istanza di  rilascio  di
una nuova carta.