Art. 12 Confisca o ritiro della carta tachigrafica 1. Il sequestro, la confisca o il ritiro di una carta emessa in Italia da parte delle Autorita' di controllo disposti in applicazione di sanzioni amministrative o penali ovvero in attuazione di misure cautelari nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi sono comunicati alla Camera di commercio che ha emesso la carta, la quale provvede ad annotare lo stato di «confiscata» o «ritirata» in un apposito elenco. Qualora la carta sia stata rilasciata in un altro Stato membro, la stessa, completati i procedimenti penali o amministrativi, e' inviata all'Unioncamere con evidenza dei motivi del ritiro o della sospensione, la quale provvede a notificare anche in via telematica il provvedimento all'autorita' competente dello Stato membro che ha emesso la carta entro due settimane e ne garantisce la restituzione ai sensi del comma 7, dell'art. 26, del Regolamento. 2. Fuori dei casi di cui al comma 1 e ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, e' in ogni caso disposto il ritiro immediato e l'invio alla Camera di commercio che l'ha emessa della carta tachigrafica che, in occasione di un'attivita' di controllo svolta dall'Autorita' di controllo, e' stata esibita o comunque rinvenuta quando essa risulta danneggiata, non funzionante, denunciata come rubata o smarrita dallo stesso conducente che l'ha esibita o nella cui disponibilita' e' rinvenuta. Allo stesso modo si procede nel caso in cui sia esibita o rinvenuta una carta tachigrafica scaduta di validita' da piu' di trenta giorni, ai sensi dell'art. 3, comma 7 ed in ogni altro caso in cui, secondo il presente decreto ovvero secondo le disposizioni dell'art. 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la carta stessa non puo' essere detenuta ovvero utilizzata dalla persona che l'ha esibita o che comunque la detiene. 3. La carta che ha formato oggetto di «ritiro», «confisca» o «sospensione», quando invalidata nel sistema informativo delle carte non puo' essere restituita in nessun caso al Titolare, che - ove sussistano i presupposti - dovra' presentare istanza di rilascio di una nuova carta.