Art. 13 Carte non operative 1. Le Camere di commercio, avvalendosi del proprio sistema informativo, conservano le informazioni relative alle carte smarrite, rubate, malfunzionanti, confiscate, sospese o ritirate, classificandole con i relativi stati previsti dal Regolamento. 2. Le carte invalidate o scadute vengono conservate dalla Camera di commercio, ai fini di possibili controlli amministrativi, per un periodo di un anno dalla data della scadenza. Decorso tale termine le carte saranno distrutte, lasciando evidenza dell'azione di scarto.