Art. 13 
 
                         Carte non operative 
 
  1.  Le  Camere  di  commercio,  avvalendosi  del  proprio   sistema
informativo, conservano le informazioni relative alle carte smarrite,
rubate,   malfunzionanti,    confiscate,    sospese    o    ritirate,
classificandole con i relativi stati previsti dal Regolamento. 
  2. Le carte invalidate o scadute vengono conservate dalla Camera di
commercio, ai fini di  possibili  controlli  amministrativi,  per  un
periodo di un anno dalla data della scadenza. Decorso tale termine le
carte saranno distrutte, lasciando evidenza dell'azione di scarto.