Art. 15 Modalita' di tenuta del registro e degli elenchi 1. Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e la Camera valdostana delle imprese e delle professioni curano l'acquisizione dei dati relativi al registro, di cui all'art. 31 del Regolamento ed assicurano, attraverso il proprio gestore del sistema informativo, il collegamento al sistema di messaggistica TACHOnet, di cui all'art. 3, del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/68 della Commissione del 21 gennaio 2016. 2. L'Unioncamere, avvalendosi del sistema informativo delle Camere di commercio, forma l'elenco, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del Regolamento, dei soggetti autorizzati ad effettuare le operazioni di istallazione, di controllo, di ispezione e riparazione e delle carte loro rilasciate. 3. L'Unioncamere, con gli stessi mezzi, provvede alla divulgazione e all'aggiornamento del precitato elenco che comprende anche le informazioni sui marchi degli istallatori officine e costruttori di veicoli. 4. I dati contenuti nell'elenco, di cui al comma 2, sono comunicati in via telematica alla Commissione europea, secondo il formato richiesto dalle disposizioni in vigore, e possono essere utilizzati esclusivamente ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente decreto.