Art. 15 
 
          Modalita' di tenuta del registro e degli elenchi 
 
  1. Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura  e
la  Camera  valdostana  delle  imprese  e  delle  professioni  curano
l'acquisizione dei dati relativi al registro, di cui all'art. 31  del
Regolamento ed assicurano, attraverso il proprio gestore del  sistema
informativo, il collegamento al sistema di messaggistica TACHOnet, di
cui all'art. 3, del Regolamento di esecuzione (UE) n.  2016/68  della
Commissione del 21 gennaio 2016. 
  2. L'Unioncamere, avvalendosi del sistema informativo delle  Camere
di commercio, forma l'elenco, ai sensi dell'art.  24,  comma  5,  del
Regolamento, dei soggetti autorizzati ad effettuare le operazioni  di
istallazione, di controllo, di ispezione e riparazione e delle  carte
loro rilasciate. 
  3. L'Unioncamere, con gli stessi mezzi, provvede alla  divulgazione
e all'aggiornamento del  precitato  elenco  che  comprende  anche  le
informazioni sui marchi degli istallatori officine e  costruttori  di
veicoli. 
  4. I dati contenuti nell'elenco, di cui al comma 2, sono comunicati
in via  telematica  alla  Commissione  europea,  secondo  il  formato
richiesto dalle disposizioni in vigore, e possono  essere  utilizzati
esclusivamente ai fini dell'applicazione della disciplina di  cui  al
presente decreto.