Art. 16 
 
               Trasferimento e conservazione dei dati 
 
  1. Le imprese assoggettate alle disposizioni del  regolamento  (CE)
561/2006 garantiscono che tutti i dati  pertinenti  siano  trasferiti
dall'unita' di bordo e dalla carta del conducente e che tutti i  dati
trasferiti  tanto  dall'unita'  di  bordo  quanto  dalla  carta   del
conducente siano conservati al fine di consentire alle  Autorita'  di
controllo  di  esercitare  le  attivita'  di  competenza.  Esse  sono
responsabili anche per gli  automezzi  detenuti  in  locazione  o  in
comodato d'uso. 
  2. Le imprese  garantiscono  che  tutti  i  dati  trasferiti  tanto
dall'unita'  di  bordo  quanto  dalla  carta  del  conducente   siano
conservati per almeno dodici mesi successivi alla registrazione e, se
un  addetto  ai  controlli  dovesse  richiederlo,  tali  dati   siano
accessibili, direttamente o a distanza,  presso  i  locali  aziendali
dell'impresa, intesi come sede di stabilimento della stessa ai  sensi
della normativa vigente; i dati devono essere trasferiti in  modo  da
evitare qualsiasi perdita degli stessi. 
  3. Il trasferimento deve avvenire anche nei seguenti casi: 
    a) dall'unita' elettronica di bordo  immediatamente  prima  della
cessione del veicolo  ad  altra  impresa,  in  caso  di  sostituzione
dell'apparecchio non funzionante, ove il malfunzionamento  non  abbia
pregiudicato la possibilita' di  recuperare  i  dati  e  in  caso  di
richiesta da parte delle Autorita' di controllo; 
    b)  dalle  carte  del  conducente  immediatamente  prima  che  il
conducente interrompa il rapporto di  collaborazione  con  l'impresa,
prima della riconsegna della carta e in caso di  richiesta  da  parte
dell'Autorita' di controllo. 
  4. Il periodo massimo entro cui devono  essere  trasferiti  i  dati
pertinenti non deve superare: 
    a) novanta giorni per i dati trasferiti  dall'unita'  elettronica
di bordo; 
    b)  ventotto  giorni  per  i  dati  trasferiti  dalla  carta  del
conducente. 
  5. Le imprese che dovessero avvalersi  di  servizi  di  gestione  e
conservazione dei dati  presso  soggetti  terzi  dovranno,  comunque,
garantire l'accesso ai dati alle Autorita' di  controllo  nell'ambito
dell'attivita' ispettiva presso i locali aziendali dell'impresa. Tale
modalita' dovra' garantire in ogni caso il rispetto  della  normativa
vigente in materia di protezione dei dati personali. 
  6. Le Camere di commercio attraverso il proprio gestore del sistema
informativo, InfoCamere S.C.p.A., conservano le informazioni relative
alla gestione delle carte tachigrafiche per un periodo di dieci anni.