Art. 16 Trasferimento e conservazione dei dati 1. Le imprese assoggettate alle disposizioni del regolamento (CE) 561/2006 garantiscono che tutti i dati pertinenti siano trasferiti dall'unita' di bordo e dalla carta del conducente e che tutti i dati trasferiti tanto dall'unita' di bordo quanto dalla carta del conducente siano conservati al fine di consentire alle Autorita' di controllo di esercitare le attivita' di competenza. Esse sono responsabili anche per gli automezzi detenuti in locazione o in comodato d'uso. 2. Le imprese garantiscono che tutti i dati trasferiti tanto dall'unita' di bordo quanto dalla carta del conducente siano conservati per almeno dodici mesi successivi alla registrazione e, se un addetto ai controlli dovesse richiederlo, tali dati siano accessibili, direttamente o a distanza, presso i locali aziendali dell'impresa, intesi come sede di stabilimento della stessa ai sensi della normativa vigente; i dati devono essere trasferiti in modo da evitare qualsiasi perdita degli stessi. 3. Il trasferimento deve avvenire anche nei seguenti casi: a) dall'unita' elettronica di bordo immediatamente prima della cessione del veicolo ad altra impresa, in caso di sostituzione dell'apparecchio non funzionante, ove il malfunzionamento non abbia pregiudicato la possibilita' di recuperare i dati e in caso di richiesta da parte delle Autorita' di controllo; b) dalle carte del conducente immediatamente prima che il conducente interrompa il rapporto di collaborazione con l'impresa, prima della riconsegna della carta e in caso di richiesta da parte dell'Autorita' di controllo. 4. Il periodo massimo entro cui devono essere trasferiti i dati pertinenti non deve superare: a) novanta giorni per i dati trasferiti dall'unita' elettronica di bordo; b) ventotto giorni per i dati trasferiti dalla carta del conducente. 5. Le imprese che dovessero avvalersi di servizi di gestione e conservazione dei dati presso soggetti terzi dovranno, comunque, garantire l'accesso ai dati alle Autorita' di controllo nell'ambito dell'attivita' ispettiva presso i locali aziendali dell'impresa. Tale modalita' dovra' garantire in ogni caso il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. 6. Le Camere di commercio attraverso il proprio gestore del sistema informativo, InfoCamere S.C.p.A., conservano le informazioni relative alla gestione delle carte tachigrafiche per un periodo di dieci anni.