Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si  applicano  le
definizioni di cui: 
    a) all'art.  2  del  regolamento  (UE)  165/2014  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014  relativo  ai  tachigrafi
nel settore dei trasporti su strada; 
    b) all'art. 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799,  cosi'
come modificato dall'art. 1 del regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.
2018/502, della Commissione del 18 marzo 2016. 
  2. Ai fini dell'applicazione  del  presente  decreto,  si  intende,
altresi', per: 
    a) «Regolamento»: il regolamento  (UE)  165/2014  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014  relativo  ai  tachigrafi
nel settore dei trasporti su strada; 
    b) «Regolamento di esecuzione»: il regolamento di esecuzione (UE)
2016/799 della Commissione del 18 marzo  2016,  come  modificato  dal
Regolamento di esecuzione (UE)  2018/502  della  Commissione  del  28
febbraio  2018,  che  applica  il  regolamento  (UE)   165/2014   del
Parlamento europeo e del Consiglio; 
    c) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico,  Direzione
generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore  e
la normativa tecnica; 
    d) «Camere di commercio»:  le  Camere  di  commercio,  industria,
artigianato ed agricoltura e la Camera  valdostana  delle  imprese  e
delle professioni; 
    e) «Unioncamere»: l'Unione italiana delle  Camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura; 
    f) «sistema informativo»: il  sistema  elettronico  e  telematico
delle Camere di commercio; 
    g) «gestore del  sistema  informativo»:  la  societa'  InfoCamere
S.C.p.a. -  Societa'  consortile  di  informatica  delle  Camere   di
commercio italiane per azioni; 
    h) «Autorita' di controllo»: le autorita' di  controllo  deputate
alla vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore  dei  trasporti  su
strada, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettera f),
del decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  149,  ovvero  quelle
adibite o autorizzate ai servizi di polizia  stradale,  ai  sensi  di
quanto disposto dall'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile  1992,
n. 285; 
    i) «dati amministrativi»: i dati richiesti per il rilascio  delle
carte tachigrafiche e che possono essere  oggetto  di  variazione  ai
sensi dei regolamenti dell'Unione europea; 
    l) «residenza normale»:  il  luogo  in  cui  una  persona  dimora
abitualmente, ossia per almeno  185  giorni  all'anno,  a  motivo  di
legami personali e professionali oppure,  nel  caso  di  una  persona
senza legami professionali, a motivo di legami personali che rivelano
l'esistenza di una stretta correlazione tra la persona in questione e
il luogo in cui abita; tuttavia, nel caso di una persona i cui legami
professionali siano situati in un luogo diverso da  quello  dei  suoi
legami  personali  e  che  pertanto   sia   indotta   a   soggiornare
alternativamente in luoghi  diversi  situati  in  due  o  piu'  Stati
membri, si presume che la residenza normale sia quella del luogo  dei
legami personali, purche' la persona vi ritorni regolarmente; 
      m) «carta del conducente temporanea»: carta che lo Stato membro
puo' rilasciare a un conducente che non ha la sua  residenza  normale
in uno Stato membro con validita' non superiore  a  centottantacinque
giorni.