Art. 2 Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si applicano le definizioni di cui: a) all'art. 2 del regolamento (UE) 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada; b) all'art. 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799, cosi' come modificato dall'art. 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/502, della Commissione del 18 marzo 2016. 2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende, altresi', per: a) «Regolamento»: il regolamento (UE) 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada; b) «Regolamento di esecuzione»: il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione del 18 marzo 2016, come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2018/502 della Commissione del 28 febbraio 2018, che applica il regolamento (UE) 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio; c) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica; d) «Camere di commercio»: le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e la Camera valdostana delle imprese e delle professioni; e) «Unioncamere»: l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; f) «sistema informativo»: il sistema elettronico e telematico delle Camere di commercio; g) «gestore del sistema informativo»: la societa' InfoCamere S.C.p.a. - Societa' consortile di informatica delle Camere di commercio italiane per azioni; h) «Autorita' di controllo»: le autorita' di controllo deputate alla vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, ovvero quelle adibite o autorizzate ai servizi di polizia stradale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; i) «dati amministrativi»: i dati richiesti per il rilascio delle carte tachigrafiche e che possono essere oggetto di variazione ai sensi dei regolamenti dell'Unione europea; l) «residenza normale»: il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno 185 giorni all'anno, a motivo di legami personali e professionali oppure, nel caso di una persona senza legami professionali, a motivo di legami personali che rivelano l'esistenza di una stretta correlazione tra la persona in questione e il luogo in cui abita; tuttavia, nel caso di una persona i cui legami professionali siano situati in un luogo diverso da quello dei suoi legami personali e che pertanto sia indotta a soggiornare alternativamente in luoghi diversi situati in due o piu' Stati membri, si presume che la residenza normale sia quella del luogo dei legami personali, purche' la persona vi ritorni regolarmente; m) «carta del conducente temporanea»: carta che lo Stato membro puo' rilasciare a un conducente che non ha la sua residenza normale in uno Stato membro con validita' non superiore a centottantacinque giorni.