Art. 3 
 
Principi  organizzativi:  istanze,  emissione  e  controlli  per   il
                 rilascio delle carte tachigrafiche 
 
  1.  Le  Camere  di  commercio,  avvalendosi  del  proprio   sistema
informativo, predispongono gli  strumenti  elettronici  e  telematici
necessari  alla  emissione  delle  carte  tachigrafiche  ed  al  loro
rilascio secondo gli standard di sicurezza stabiliti dal  Regolamento
di esecuzione. 
  2. L'Unioncamere  assicura  lo  scambio  di  informazioni  con  gli
organismi di rilascio delle carte  tachigrafiche  degli  altri  Stati
operanti  nel  sistema  tachigrafo  per  ogni   scambio   informativo
supplementare  a  quelli  previsti  dal  sistema   di   messaggistica
TACHOnet, di cui all'art. 3, del regolamento di  esecuzione  (UE)  n.
2016/68 della Commissione del 21 gennaio 2016. 
  3. Le carte sono rilasciate, con modalita'  omogenee  su  tutto  il
territorio nazionale,  in  modo  da  garantire  che  il  loro  costo,
definito in base all'art. 18, della legge 29 dicembre 1993,  n.  580,
non sia superiore alla media del costo praticato  negli  altri  Stati
membri dell'Unione europea. 
  4. Le carte tachigrafiche sono emesse  dalle  Camere  di  commercio
competenti per territorio in base al luogo in cui il  richiedente  ha
la propria residenza stabile o normale o la propria sede aziendale. 
  5. Le istanze sono presentate mediante appositi  modelli  approvati
dal Ministero. 
  Le modalita' di presentazione e di gestione della  domanda  possono
realizzarsi anche utilizzando le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, secondo i principi del  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82 recante il  CAD -  Codice  dell'amministrazione  digitale
realizzate e gestite dal  «gestore  del  sistema  informativo»  delle
Camere di commercio  (InfoCamere  S.C.p.a.)  ai  sensi  del  presente
decreto.  Le  carte  tachigrafiche  vengono  registrate  secondo   le
prescrizioni tecniche indicate dal Regolamento. A tal fine le  Camere
di commercio possono  individuare  anche  soggetti  terzi,  ai  quali
delegare la  raccolta  delle  istanze,  per  la  presentazione  delle
domande attraverso il proprio gestore del sistema informativo. 
  6. Le Camere di commercio, mediante il  loro  sistema  informativo,
garantiscono   l'interoperabilita'   del    sistema    delle    carte
tachigrafiche prevista  dal  Regolamento  e  forniscono  il  supporto
elettronico  e  telematico  per  la  registrazione  delle  operazioni
connesse al rilascio, alla  sostituzione  e  al  blocco  delle  carte
tachigrafiche. 
  7. Trascorsi trenta giorni dalla scadenza del periodo di validita',
il possessore della carta e' tenuto alla sua restituzione.  La  carta
deve essere restituita in tutti i  casi  in  cui  il  possessore  non
necessiti piu' della carta per l'esercizio della sua attivita' ovvero
abbia perso i requisiti necessari al  rilascio  della  carta  stessa.
L'azienda di trasporto titolare del conducente  e'  responsabile  del
trasferimento dei dati della carta su altro supporto prima della  sua
restituzione.