Art. 3 Principi organizzativi: istanze, emissione e controlli per il rilascio delle carte tachigrafiche 1. Le Camere di commercio, avvalendosi del proprio sistema informativo, predispongono gli strumenti elettronici e telematici necessari alla emissione delle carte tachigrafiche ed al loro rilascio secondo gli standard di sicurezza stabiliti dal Regolamento di esecuzione. 2. L'Unioncamere assicura lo scambio di informazioni con gli organismi di rilascio delle carte tachigrafiche degli altri Stati operanti nel sistema tachigrafo per ogni scambio informativo supplementare a quelli previsti dal sistema di messaggistica TACHOnet, di cui all'art. 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/68 della Commissione del 21 gennaio 2016. 3. Le carte sono rilasciate, con modalita' omogenee su tutto il territorio nazionale, in modo da garantire che il loro costo, definito in base all'art. 18, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, non sia superiore alla media del costo praticato negli altri Stati membri dell'Unione europea. 4. Le carte tachigrafiche sono emesse dalle Camere di commercio competenti per territorio in base al luogo in cui il richiedente ha la propria residenza stabile o normale o la propria sede aziendale. 5. Le istanze sono presentate mediante appositi modelli approvati dal Ministero. Le modalita' di presentazione e di gestione della domanda possono realizzarsi anche utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, secondo i principi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il CAD - Codice dell'amministrazione digitale realizzate e gestite dal «gestore del sistema informativo» delle Camere di commercio (InfoCamere S.C.p.a.) ai sensi del presente decreto. Le carte tachigrafiche vengono registrate secondo le prescrizioni tecniche indicate dal Regolamento. A tal fine le Camere di commercio possono individuare anche soggetti terzi, ai quali delegare la raccolta delle istanze, per la presentazione delle domande attraverso il proprio gestore del sistema informativo. 6. Le Camere di commercio, mediante il loro sistema informativo, garantiscono l'interoperabilita' del sistema delle carte tachigrafiche prevista dal Regolamento e forniscono il supporto elettronico e telematico per la registrazione delle operazioni connesse al rilascio, alla sostituzione e al blocco delle carte tachigrafiche. 7. Trascorsi trenta giorni dalla scadenza del periodo di validita', il possessore della carta e' tenuto alla sua restituzione. La carta deve essere restituita in tutti i casi in cui il possessore non necessiti piu' della carta per l'esercizio della sua attivita' ovvero abbia perso i requisiti necessari al rilascio della carta stessa. L'azienda di trasporto titolare del conducente e' responsabile del trasferimento dei dati della carta su altro supporto prima della sua restituzione.