Art. 4 
 
                        Carta del conducente 
 
  1. La carta del conducente e' richiesta per la  guida  dei  veicoli
stabiliti dal regolamento (CE) 561/2006. 
  2. Il richiedente deve possedere i seguenti requisiti: 
    a) titolarita' di una patente di guida  valida,  e  di  categoria
appropriata al mezzo da condurre; 
    b) non essere titolare di un'altra carta tachigrafica; 
    c) residenza nello Stato italiano; 
    d) per i cittadini  stranieri,  ai  fini  della  valutazione  del
requisito  della  residenza  si  applica  anche  il  principio  della
«residenza  normale»,  di  cui  al  Regolamento;  i  cittadini  extra
comunitari devono  comprovare  il  regolare  soggiorno  in  Italia  e
produrre l'attestato  di  conducente,  di  cui  al  regolamento  (CE)
2009/1072 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009,
quando previsto per l'esercizio del trasporto internazionale. 
  3. In fase di primo rilascio la  carta  del  conducente  e'  emessa
entro un mese dalla ricezione della domanda  corredata  di  tutta  la
documentazione necessaria. 
  4. La carta  riporta  in  modo  visibile  almeno  i  seguenti  dati
personali del conducente: il nome e cognome del richiedente, la foto,
la data di nascita,  il  numero  della  patente  di  guida  posseduta
all'atto del rilascio e il codice fiscale. La carta del conducente ha
un periodo di validita' di cinque anni. 
  5. Alla ricezione della domanda di modifica o rinnovo della  carta,
la Camera di commercio competente accerta la validita' della  patente
di guida del richiedente e verifica che la  categoria  della  patente
sia  di  livello  adeguato  per  la  guida  dei  veicoli  interessati
all'installazione del tachigrafo digitale, nonche' la permanenza  dei
requisiti previsti per i soggetti di cui al punto d)  del  precedente
comma 2. La carta e' rilasciata dalla Camera di commercio  competente
entro  il  termine  massimo  di  quindici  giorni  lavorativi   dalla
ricezione della richiesta  di  modifica  o  rinnovo  e  di  tutta  la
necessaria documentazione. 
  6. In caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento  o
di furto della carta, la Camera di commercio competente fornisce  una
carta sostitutiva entro otto giorni lavorativi  dal  momento  in  cui
riceve una richiesta circostanziata a  tale  scopo,  accompagnata  da
relativa denuncia alle Autorita' di polizia nei soli casi di furto  e
smarrimento. 
  7. Non e' previsto il rilascio di carte temporanee del  conducente,
di cui al precedente art. 2, comma 2, lettera m).