Art. 4 Carta del conducente 1. La carta del conducente e' richiesta per la guida dei veicoli stabiliti dal regolamento (CE) 561/2006. 2. Il richiedente deve possedere i seguenti requisiti: a) titolarita' di una patente di guida valida, e di categoria appropriata al mezzo da condurre; b) non essere titolare di un'altra carta tachigrafica; c) residenza nello Stato italiano; d) per i cittadini stranieri, ai fini della valutazione del requisito della residenza si applica anche il principio della «residenza normale», di cui al Regolamento; i cittadini extra comunitari devono comprovare il regolare soggiorno in Italia e produrre l'attestato di conducente, di cui al regolamento (CE) 2009/1072 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, quando previsto per l'esercizio del trasporto internazionale. 3. In fase di primo rilascio la carta del conducente e' emessa entro un mese dalla ricezione della domanda corredata di tutta la documentazione necessaria. 4. La carta riporta in modo visibile almeno i seguenti dati personali del conducente: il nome e cognome del richiedente, la foto, la data di nascita, il numero della patente di guida posseduta all'atto del rilascio e il codice fiscale. La carta del conducente ha un periodo di validita' di cinque anni. 5. Alla ricezione della domanda di modifica o rinnovo della carta, la Camera di commercio competente accerta la validita' della patente di guida del richiedente e verifica che la categoria della patente sia di livello adeguato per la guida dei veicoli interessati all'installazione del tachigrafo digitale, nonche' la permanenza dei requisiti previsti per i soggetti di cui al punto d) del precedente comma 2. La carta e' rilasciata dalla Camera di commercio competente entro il termine massimo di quindici giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di modifica o rinnovo e di tutta la necessaria documentazione. 6. In caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o di furto della carta, la Camera di commercio competente fornisce una carta sostitutiva entro otto giorni lavorativi dal momento in cui riceve una richiesta circostanziata a tale scopo, accompagnata da relativa denuncia alle Autorita' di polizia nei soli casi di furto e smarrimento. 7. Non e' previsto il rilascio di carte temporanee del conducente, di cui al precedente art. 2, comma 2, lettera m).