Art. 5 Carta dell'officina 1. La carta dell'officina e' richiesta dai soggetti in possesso delle necessarie autorizzazioni rilasciate dal Ministero per svolgere le operazioni di istallazione, di controllo, di ispezione e riparazione dei tachigrafi, ed e' emessa entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione della domanda corredata di tutta la documentazione necessaria. Unitamente alla carta viene rilasciato al richiedente un codice di accesso (PIN) con modalita' atte ad impedire che lo stesso possa essere reso noto a soggetti diversi dal richiedente. 2. La carta deve riportare in modo visibile i seguenti dati di personalizzazione dell'impresa richiedente: denominazione, indirizzo sede legale e codice fiscale e, se pertinente, nome e cognome del titolare. La carta dell'officina ha un periodo di validita' di un anno. 3. La Camera di commercio competente rinnova una carta dell'officina entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione di una valida richiesta di rinnovo e di tutta la necessaria documentazione. In caso di danneggiamento, di cattivo funzionamento, di smarrimento o di furto della carta dell'officina, l'autorita' competente fornisce una carta sostitutiva entro cinque giorni lavorativi dal momento in cui riceve una richiesta circostanziata a tale scopo, accompagnata da relativa denuncia alle Autorita' di polizia nei soli casi di smarrimento e furto.