Art. 5 
 
                         Carta dell'officina 
 
  1. La carta dell'officina e' richiesta  dai  soggetti  in  possesso
delle necessarie autorizzazioni rilasciate dal Ministero per svolgere
le  operazioni  di  istallazione,  di  controllo,  di   ispezione   e
riparazione dei  tachigrafi,  ed  e'  emessa  entro  quindici  giorni
lavorativi dalla  ricezione  della  domanda  corredata  di  tutta  la
documentazione necessaria. Unitamente alla carta viene rilasciato  al
richiedente un codice di accesso (PIN) con modalita' atte ad impedire
che  lo  stesso  possa  essere  reso  noto  a  soggetti  diversi  dal
richiedente. 
  2. La carta deve riportare in modo  visibile  i  seguenti  dati  di
personalizzazione dell'impresa richiedente: denominazione,  indirizzo
sede legale e codice fiscale e, se pertinente,  nome  e  cognome  del
titolare. La carta dell'officina ha un periodo  di  validita'  di  un
anno. 
  3.  La  Camera  di   commercio   competente   rinnova   una   carta
dell'officina entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione di una
valida richiesta di rinnovo e di tutta la necessaria  documentazione.
In caso di danneggiamento, di cattivo funzionamento, di smarrimento o
di furto della carta dell'officina, l'autorita'  competente  fornisce
una carta sostitutiva entro cinque giorni lavorativi dal  momento  in
cui riceve una richiesta circostanziata a tale scopo, accompagnata da
relativa  denuncia  alle  Autorita'  di  polizia  nei  soli  casi  di
smarrimento e furto.