Art. 6 Carta dell'impresa 1. La carta dell'impresa, denominata «carta azienda», e' richiesta dal legale rappresentante della stessa o dal soggetto giuridico (persona fisica o giuridica) - o persona da questi delegata - che possiede almeno un veicolo equipaggiato con l'apparecchio di controllo, da utilizzare per le finalita' previste dal regolamento (CE) 561/2006. Il rilascio e' ammesso per qualsiasi soggetto (anche laddove non previsto l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese), che effettua trasporti su strada per conto proprio o per conto terzi. Essa e' emessa entro trenta giorni dalla ricezione della domanda corredata di tutta la documentazione necessaria. 2. La carta deve riportare in modo visibile i seguenti dati di personalizzazione del richiedente: denominazione, indirizzo e codice fiscale. Il soggetto avente titolo puo' richiedere piu' di una carta azienda per motivi connessi alla propria organizzazione aziendale. La carta dell'azienda ha un periodo di validita' di cinque anni. 3. La Camera di commercio competente rinnova una carta dell'azienda entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione di una valida richiesta di rinnovo e di tutta la necessaria documentazione. 4. In caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o di furto della carta dell'impresa, l'autorita' competente fornisce una carta sostitutiva entro otto giorni lavorativi dal momento in cui riceve una richiesta circostanziata a tale scopo, accompagnata da relativa denuncia alle Autorita' di polizia nei soli casi di smarrimento o furto.