Art. 6 
 
                         Carta dell'impresa 
 
  1. La carta dell'impresa, denominata «carta azienda», e'  richiesta
dal legale rappresentante  della  stessa  o  dal  soggetto  giuridico
(persona fisica o giuridica) - o persona da  questi  delegata  -  che
possiede  almeno  un  veicolo  equipaggiato  con   l'apparecchio   di
controllo, da utilizzare per le finalita'  previste  dal  regolamento
(CE) 561/2006. Il rilascio e' ammesso per qualsiasi  soggetto  (anche
laddove non  previsto  l'obbligo  di  iscrizione  al  registro  delle
imprese), che effettua trasporti su strada per conto  proprio  o  per
conto terzi. Essa e' emessa entro trenta giorni dalla ricezione della
domanda corredata di tutta la documentazione necessaria. 
  2. La carta deve riportare in modo  visibile  i  seguenti  dati  di
personalizzazione del richiedente: denominazione, indirizzo e  codice
fiscale. Il soggetto avente titolo puo' richiedere piu' di una  carta
azienda per motivi connessi alla propria organizzazione aziendale. La
carta dell'azienda ha un periodo di validita' di cinque anni. 
  3. La Camera di commercio competente rinnova una carta dell'azienda
entro quindici  giorni  lavorativi  dalla  ricezione  di  una  valida
richiesta di rinnovo e di tutta la necessaria documentazione. 
  4. In caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento  o
di furto della carta dell'impresa,  l'autorita'  competente  fornisce
una carta sostitutiva entro otto giorni lavorativi dal momento in cui
riceve una richiesta circostanziata a  tale  scopo,  accompagnata  da
relativa  denuncia  alle  Autorita'  di  polizia  nei  soli  casi  di
smarrimento o furto.