Art. 7 
 
                         Carta di controllo 
 
  1. La carta di controllo e'  richiesta  alla  Camera  di  commercio
competente per territorio, o a livello centralizzato per  il  tramite
dell'Unioncamere, esclusivamente dalle Autorita' di controllo di  cui
all'art. 2, comma 2, lettera h), del presente decreto  ed  e'  emessa
entro trenta giorni dalla ricezione della domanda corredata di  tutta
la documentazione necessaria. 
  A  tale  scopo  le  Camere  di  commercio  possono  stipulare,  con
modalita' omogenee su tutto il territorio nazionale, convenzioni  con
gli  uffici   territoriali   di   Governo   e,   comunque,   con   le
amministrazioni interessate in relazione ai propri uffici periferici,
per il rilascio delle carte di controllo alle  autorita'  deputate  e
per la definizione delle modalita' di utilizzo dei dati contenuti nel
sistema informativo delle carte, oppure a livello centrale -  per  il
tramite   dell'Unioncamere -   con   le   amministrazioni    centrali
interessate. 
  2. La carta riporta in modo visibile la denominazione,  l'indirizzo
dell'Autorita' di controllo individuata  ai  sensi  del  comma  1,  e
relativo codice fiscale. La carta ha un periodo di validita'  di  due
anni. 
  3. Per il rimborso dei costi delle carte di controllo, le modalita'
di distribuzione, di rinnovo e di sostituzione si  fara'  riferimento
alle condizioni stabilite nelle convenzioni di cui al comma 1. 
  4. La Camera di commercio competente rinnova la carta di  controllo
entro quindici  giorni  lavorativi  dalla  ricezione  di  una  valida
richiesta di rinnovo da parte  dell'Autorita'  di  controllo  con  le
modalita' previste nelle apposite convenzioni.