Art. 7 Carta di controllo 1. La carta di controllo e' richiesta alla Camera di commercio competente per territorio, o a livello centralizzato per il tramite dell'Unioncamere, esclusivamente dalle Autorita' di controllo di cui all'art. 2, comma 2, lettera h), del presente decreto ed e' emessa entro trenta giorni dalla ricezione della domanda corredata di tutta la documentazione necessaria. A tale scopo le Camere di commercio possono stipulare, con modalita' omogenee su tutto il territorio nazionale, convenzioni con gli uffici territoriali di Governo e, comunque, con le amministrazioni interessate in relazione ai propri uffici periferici, per il rilascio delle carte di controllo alle autorita' deputate e per la definizione delle modalita' di utilizzo dei dati contenuti nel sistema informativo delle carte, oppure a livello centrale - per il tramite dell'Unioncamere - con le amministrazioni centrali interessate. 2. La carta riporta in modo visibile la denominazione, l'indirizzo dell'Autorita' di controllo individuata ai sensi del comma 1, e relativo codice fiscale. La carta ha un periodo di validita' di due anni. 3. Per il rimborso dei costi delle carte di controllo, le modalita' di distribuzione, di rinnovo e di sostituzione si fara' riferimento alle condizioni stabilite nelle convenzioni di cui al comma 1. 4. La Camera di commercio competente rinnova la carta di controllo entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione di una valida richiesta di rinnovo da parte dell'Autorita' di controllo con le modalita' previste nelle apposite convenzioni.