Art. 8 
 
            Domanda di rinnovo delle carte tachigrafiche 
 
  1. Il titolare della carta e' tenuto a  presentare  la  domanda  di
rinnovo alla Camera di commercio presso  cui  il  richiedente  ha  la
propria residenza (carta conducente)  o  l'iscrizione  della  propria
impresa (carta azienda), al piu' tardi entro il termine  di  quindici
giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza. La nuova carta  e'
rilasciata entro il termine di validita' di quella  in  scadenza.  La
presentazione tardiva della richiesta non impedisce il rinnovo  della
carta che  avverra'  comunque  entro  i  quindici  giorni  lavorativi
successivi. 
  2. La domanda di rinnovo  della  carta  dell'officina  deve  essere
presentata alla Camera di commercio ove l'officina ha la propria sede
autorizzata, entro il termine di scadenza e la carta in scadenza deve
essere restituita all'atto del ritiro della carta rinnovata. La nuova
carta   e'    rilasciata    previa    verifica    della    permanenza
dell'autorizzazione concessa all'officina.