Art. 8 Domanda di rinnovo delle carte tachigrafiche 1. Il titolare della carta e' tenuto a presentare la domanda di rinnovo alla Camera di commercio presso cui il richiedente ha la propria residenza (carta conducente) o l'iscrizione della propria impresa (carta azienda), al piu' tardi entro il termine di quindici giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza. La nuova carta e' rilasciata entro il termine di validita' di quella in scadenza. La presentazione tardiva della richiesta non impedisce il rinnovo della carta che avverra' comunque entro i quindici giorni lavorativi successivi. 2. La domanda di rinnovo della carta dell'officina deve essere presentata alla Camera di commercio ove l'officina ha la propria sede autorizzata, entro il termine di scadenza e la carta in scadenza deve essere restituita all'atto del ritiro della carta rinnovata. La nuova carta e' rilasciata previa verifica della permanenza dell'autorizzazione concessa all'officina.