Art. 9 
 
    Domanda di modifica e sostituzione delle carte tachigrafiche 
 
  1. La domanda di modifica della carta in corso  di  validita'  puo'
riguardare anche la variazione  dei  dati  amministrativi  registrati
all'atto della emissione della carta stessa; in questo caso la  carta
originaria dovra' essere restituita all'atto del ritiro  della  nuova
carta emessa. 
  2. In caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento  o
furto della carta tachigrafica, il  possessore,  entro  sette  giorni
dall'accertamento  dell'evento,  deve  chiederne  il  blocco  e/o  la
sostituzione presso la Camera di commercio in cui il  richiedente  ha
la propria residenza o residenza normale. 
  3. Al fine di impedire la  falsificazione  ovvero  l'uso  improprio
delle carte tachigrafiche, secondo quanto previsto  dal  Regolamento,
il furto o lo smarrimento della carta deve  formare  oggetto  di  una
denuncia  alle  Autorita'  di  polizia  dello  Stato  in  cui  si  e'
verificato l'evento o al piu' tardi  nello  Stato  di  residenza  del
conducente. 
  4. Il rilascio di una nuova carta comporta, ad eccezione del  furto
e dello smarrimento, l'obbligo di restituzione della carta oggetto di
modifica o sostituzione. La carta rilasciata in sostituzione  di  una
precedente dichiarata rubata, smarrita o  malfunzionante,  avra'  una
data di scadenza pari a quella della carta sostituita.  Nei  casi  in
cui la scadenza amministrativa della carta da sostituire sia  pari  o
inferiore a sei mesi,  si  procedera'  invece  con  un'operazione  di
rinnovo. 
  5. In caso di domanda di rinnovo per modifica  dati  la  Camera  di
commercio competente provvedera' al rilascio, entro i quindici giorni
lavorativi successivi alla ricezione.