Art. 9 Domanda di modifica e sostituzione delle carte tachigrafiche 1. La domanda di modifica della carta in corso di validita' puo' riguardare anche la variazione dei dati amministrativi registrati all'atto della emissione della carta stessa; in questo caso la carta originaria dovra' essere restituita all'atto del ritiro della nuova carta emessa. 2. In caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta tachigrafica, il possessore, entro sette giorni dall'accertamento dell'evento, deve chiederne il blocco e/o la sostituzione presso la Camera di commercio in cui il richiedente ha la propria residenza o residenza normale. 3. Al fine di impedire la falsificazione ovvero l'uso improprio delle carte tachigrafiche, secondo quanto previsto dal Regolamento, il furto o lo smarrimento della carta deve formare oggetto di una denuncia alle Autorita' di polizia dello Stato in cui si e' verificato l'evento o al piu' tardi nello Stato di residenza del conducente. 4. Il rilascio di una nuova carta comporta, ad eccezione del furto e dello smarrimento, l'obbligo di restituzione della carta oggetto di modifica o sostituzione. La carta rilasciata in sostituzione di una precedente dichiarata rubata, smarrita o malfunzionante, avra' una data di scadenza pari a quella della carta sostituita. Nei casi in cui la scadenza amministrativa della carta da sostituire sia pari o inferiore a sei mesi, si procedera' invece con un'operazione di rinnovo. 5. In caso di domanda di rinnovo per modifica dati la Camera di commercio competente provvedera' al rilascio, entro i quindici giorni lavorativi successivi alla ricezione.