IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  14  luglio  2020,  n.  74,  e  successive
modificazioni, recante «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1,
comma 16-bis e seguenti; 
  Visto, in particolare,  l'art.  1,  comma  16-septies,  del  citato
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, da ultimo  modificato  dall'art.
2, comma 2, lettera c), del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105,  ai
sensi del quale: «Sono denominate (...) b) "Zona gialla": le  regioni
nei cui territori alternativamente: 1)  l'incidenza  settimanale  dei
contagi e' pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni  100.000
abitanti, salvo che ricorrano le condizioni  indicate  nella  lettera
a); 2) l'incidenza settimanale dei casi e' pari  o  superiore  a  150
casi ogni 100.000 abitanti e  si  verifica  una  delle  due  seguenti
condizioni, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella  lettera
a): 2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area  medica  per
pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o inferiore al 30  per  cento;
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per
pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o inferiore al 20 per cento di
quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro  cinque  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore   del   presente   decreto.   La
comunicazione puo' essere aggiornata con cadenza mensile  sulla  base
di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli gia'  esistenti
e destinati ad altre attivita'»; 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  28  maggio  2021,  n.  76,  e  successive
modificazioni,  recante   «Misure   urgenti   per   il   contenimento
dell'epidemia  da  COVID-19,  in   materia   di   vaccinazioni   anti
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  17  giugno  2021,  n.  87,  e  successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa  delle
attivita'  economiche  e  sociali  nel  rispetto  delle  esigenze  di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»,  e,  in
particolare, l'art. 1, ai sensi del  quale:  «In  considerazione  del
rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti
virali  da  COVID-19,  lo   stato   di   emergenza   dichiarato   con
deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri  del  31  gennaio  2020,
prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29  luglio
2020,  7  ottobre  2020,  13  gennaio  2021  e  21  aprile  2021,  e'
ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021»; 
  Visto, altresi', l'art. 12, comma 2, del  citato  decreto-legge  23
luglio 2021, n. 105,  il  quale  prevede  che:  «Fatto  salvo  quanto
diversamente disposto dal presente  decreto,  dal  1°  agosto  al  31
dicembre  2021,  si  applicano  le  misure  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo  2021,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021,
adottato in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n.  19
del 2020»; 
  Visto il decreto-legge 6  agosto  2021,  n.  111,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure
urgenti per l'esercizio in  sicurezza  delle  attivita'  scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti»; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante  «Misure
urgenti  per  assicurare  lo  svolgimento  in  sicurezza  del  lavoro
pubblico e  privato  mediante  l'estensione  dell'ambito  applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening»; 
  Visto  il  decreto-legge  8   ottobre   2021,   n.   139,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  l'accesso  alle   attivita'   culturali,
sportive e ricreative,  nonche'  per  l'organizzazione  di  pubbliche
amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»; 
  Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, e, in particolare,
l'art.  5,  comma  1,  ai  sensi  del  quale:  «All'art.  9-bis   del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni (...) b) dopo il  comma  2  e'  inserito  il  seguente:
2-bis. Nelle zone gialla e arancione, la fruizione  dei  servizi,  lo
svolgimento delle attivita' e gli spostamenti, limitati o sospesi  ai
sensi della normativa  vigente,  sono  consentiti  esclusivamente  ai
soggetti in possesso di una delle certificazioni  verdi  COVID-19  di
cui all'art. 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e  ai  soggetti  di
cui al comma 3, primo periodo, nel rispetto  della  disciplina  della
zona bianca. Ai servizi di ristorazione di cui al  comma  1,  lettera
a), nelle predette zone, si applica il presente  comma  ad  eccezione
dei servizi di  ristorazione  all'interno  di  alberghi  e  di  altre
strutture  ricettive  riservati   esclusivamente   ai   clienti   ivi
alloggiati  e  delle  mense   e   catering   continuativo   su   base
contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui  al  comma
1»; 
  Visto, altresi', il comma 2 del citato art. 5 del decreto-legge  26
novembre  2021,  n.  172,  che  prevede,  in  particolare,   che   le
disposizioni di cui al predetto comma 1 si applicano a decorrere  dal
29 novembre 2021; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16  maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2020, n. 74,  recante  "Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19",  e  del  decreto-legge  23
febbraio 2021, n. 15,  recante  "Ulteriori  disposizioni  urgenti  in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per  il  contenimento
dell'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19"»,   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9,  comma  10,
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti  per
la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto
delle esigenze di  contenimento  della  diffusione  dell'epidemia  da
COVID-19"», e successive  modificazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020,  recante
«Adozione dei criteri relativi alle  attivita'  di  monitoraggio  del
rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri del  26  aprile  2020»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio  2020  con  il
quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la  Cabina
di regia per il monitoraggio  del  livello  di  rischio,  di  cui  al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19; 
  Visto il verbale del 3 dicembre 2021 della Cabina di regia  di  cui
al richiamato decreto del  Ministro  della  salute  30  aprile  2020,
unitamente al report  n.  81,  nel  quale  si  rileva  che:  «Da  sei
settimane  l'Italia  si   trova   in   una   fase   epidemica   acuta
caratterizzata da una elevata velocita'  di  trasmissione  del  virus
SARS CoV-2 nella maggior parte del  Paese.  La  maggior  parte  delle
regioni italiane nella settimana di monitoraggio si collocano in  uno
scenario di  trasmissione  pari  o  superiore  a  2.  Contestualmente
persiste un aumento rapido e generalizzato del numero di  nuovi  casi
di infezione, in particolare nella popolazione di eta'  inferiore  ai
20 anni ma anche nella fascia tra 30 e 40 anni  di  eta'.  Questo  ha
comportato un aumento dell'incidenza settimanale a livello  nazionale
che ha superato da cinque settimane la soglia di 50 casi per  100.000
abitanti raggiungendo nella  settimana  corrente,  documentata  dagli
indicatori decisionali di cui al decreto-legge n. 105/2021, la soglia
di 150 casi  per  100.000  abitanti.  La  trasmissibilita'  sui  casi
ospedalizzati  aumenta  e  si  mantiene  al  di  sopra  della  soglia
epidemica con conseguente aumento nei tassi di occupazione dei  posti
letto sia in area medica che in terapia intensiva.»; 
  Visto  il  documento  recante  «Indicatori  decisionali   come   da
decreto-legge del 18 maggio 2021, n. 65, art. 13», allegato al citato
verbale del 3 dicembre 2021 della Cabina di regia, dal quale risulta,
tra  l'altro,  che  la  Provincia  autonoma   di   Bolzano   presenta
un'incidenza dei contagi pari a 645,7 casi ogni 100.000 abitanti,  un
tasso di occupazione di posti letto in area medica pari al 19,8% e un
tasso di occupazione di posti letto  in  terapia  intensiva  pari  al
17,5%; 
  Preso atto della sussistenza dei presupposti  di  cui  all'art.  1,
comma 16-septies, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,  ai
fini dell'applicazione  alla  Provincia  Autonoma  di  Bolzano  delle
misure previste per le «zone gialle»; 
  Sentito il Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano; 
 
                                Emana 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
Misure urgenti di contenimento e  gestione  dell'emergenza  sanitaria
  nella Provincia Autonoma di Bolzano. 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
SARS-Cov-2, nella Provincia Autonoma di Bolzano si applicano, per  un
periodo di quindici giorni, salva nuova classificazione, le misure di
cui alla c.d. «zona gialla», nei termini di cui all'art. 9-bis, comma
2-bis, del decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  come  da  ultimo
modificato dal decreto-legge 26 novembre  2021,  n.  172,  citato  in
premessa.