Art. 2 Ripartizione delle risorse 1. Le risorse di cui all'art. 85, comma 1, lettera b), decreto-legge n. 104/2020, pari a venti milioni di euro per l'anno 2021, al netto di quanto dovuto al soggetto gestore di cui all'art. 4, sono destinate al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 ed afferenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3, da parte delle imprese esercenti i servizi di linea effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ai sensi del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21 ottobre 2009, n. 1073 ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. 2. Le risorse disponibili ai sensi dell'art. 1, comma 113, legge 27 dicembre 2019, n. 160, pari a cinquanta milioni di euro per l'anno 2020, al netto di quanto dovuto al soggetto gestore di cui all'art. 4, sono destinate al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing finanziario con scadenza compresa, anche per effetto di dilazione, tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 ed afferenti gli acquisti di autoveicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3 ed adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, effettuati a partire dal 1° gennaio 2018 anche mediante contratti di locazione finanziaria, adibiti al trasporto passeggeri ai sensi della medesima legge 11 agosto 2003, n. 218. 3. L'importo del contributo, ai sensi dell'art. 1, comma 116, legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli investimenti di cui al comma 2 per l'acquisizione di un autobus di categoria: M2 e' al massimo di 20.000,00 euro e; M3 e' al massimo di 40.000,00 euro. 4. Salvo quanto previsto ai commi 5 e 6, a ciascuna impresa istante il ristoro di cui ai commi 1 e 2 e' erogabile, in misura pari all'ammontare che l'impresa abbia dimostrato di aver pagato, fino a concorrenza delle risorse disponibili di cui ai medesimi commi 1 e 2. 5. Qualora, per le misure di cui ai commi 1 e 2, le risorse disponibili siano inferiori alla somma dell'ammontare complessivo richiesto, i contributi erogati sono ridotti della stessa percentuale fino alla capienza delle risorse disponibili. 6. L'importo complessivo del ristoro di cui ai commi 1 e 2 non supera un milione e ottocentomila euro per impresa e, salve le eccezioni di cui alla lettera c) della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione C (2020) 1863, puo' essere concesso a condizione che l'impresa alla data del 31 dicembre 2019 non si trovava gia' in difficolta'.