Art. 2 
 
                     Ripartizione delle risorse 
 
  1.  Le  risorse  di  cui  all'art.  85,  comma   1,   lettera   b),
decreto-legge n. 104/2020, pari a venti milioni di  euro  per  l'anno
2021, al netto di quanto dovuto al soggetto gestore di  cui  all'art.
4, sono destinate al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni
di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione  tra
il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 ed afferenti  gli  acquisti
effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche  mediante  contratti
di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica  di  categoria
M2 ed M3, da  parte  delle  imprese  esercenti  i  servizi  di  linea
effettuati su strada mediante autobus e non soggetti  a  obblighi  di
servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo
21 novembre  2005,  n.  285,  ovvero  sulla  base  di  autorizzazioni
rilasciate dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili ai sensi del regolamento del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  21  ottobre  2009,  n.   1073   ovvero   sulla   base   di
autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai  sensi
delle norme  regionali  di  attuazione  del  decreto  legislativo  19
novembre 1997, n. 422. 
  2. Le risorse disponibili ai sensi dell'art. 1, comma 113, legge 27
dicembre 2019, n. 160, pari a cinquanta milioni di  euro  per  l'anno
2020, al netto di quanto dovuto al soggetto gestore di  cui  all'art.
4, sono destinate al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni
di leasing finanziario con scadenza compresa, anche  per  effetto  di
dilazione, tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 ed afferenti
gli acquisti di autoveicoli nuovi di fabbrica di categoria M2  ed  M3
ed adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto  di  passeggeri
su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218,  effettuati  a
partire dal 1° gennaio 2018 anche  mediante  contratti  di  locazione
finanziaria, adibiti al trasporto passeggeri ai sensi della  medesima
legge 11 agosto 2003, n. 218. 
  3. L'importo del contributo, ai sensi dell'art. 1, comma 116, legge
27 dicembre 2019, n. 160, per gli investimenti di cui al comma 2  per
l'acquisizione di un autobus di categoria: 
      M2 e' al massimo di 20.000,00 euro e; 
      M3 e' al massimo di 40.000,00 euro. 
  4. Salvo quanto previsto ai commi 5 e 6, a ciascuna impresa istante
il ristoro di cui ai commi  1  e  2  e'  erogabile,  in  misura  pari
all'ammontare che l'impresa abbia dimostrato di aver pagato,  fino  a
concorrenza delle risorse disponibili di cui ai medesimi commi 1 e 2. 
  5. Qualora, per le misure di  cui  ai  commi  1  e  2,  le  risorse
disponibili siano inferiori  alla  somma  dell'ammontare  complessivo
richiesto, i contributi erogati sono ridotti della stessa percentuale
fino alla capienza delle risorse disponibili. 
  6. L'importo complessivo del ristoro di cui ai  commi  1  e  2  non
supera un milione e  ottocentomila  euro  per  impresa  e,  salve  le
eccezioni  di  cui  alla  lettera  c)   della   sezione   3.1   della
comunicazione della Commissione C (2020) 1863, puo' essere concesso a
condizione che l'impresa alla  data  del  31  dicembre  2019  non  si
trovava gia' in difficolta'.