Art. 5 Cumulabilita' degli aiuti 1. I contributi di cui all'art. 2, commi 1 e 2, sono concessi entro e non oltre il termine previsto dalla sezione 3.1, della comunicazione della Commissione (C (2020) 1863), e sono giustificati e compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, per un periodo limitato, per ovviare alla carenza di liquidita' delle imprese e garantire che le perturbazioni causate dalla pandemia di Covid-19 non ne compromettano la redditivita'. 2. Le misure temporanee di aiuto di cui all'art. 2, comma 1, possono essere cumulate, conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche della Comunicazione della Commissione (C (2020) 1863), con gli aiuti previsti dai regolamenti «de minimis» o di esenzione per categoria, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le relative norme in materia. 3. Le misure temporanee di aiuto di cui all'art. 2, comma 2 possono essere cumulate, conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche della comunicazione della Commissione (C (2020) 1863), con gli aiuti previsti dal regolamento di esenzione per categoria a condizione che siano rispettate le relative norme di tale regolamento, e, invece, ai sensi dell'art. 1, comma 115, legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' esclusa la loro cumulabilita' con altre agevolazioni, relative alle medesime tipologie di investimenti concesse in base al regolamento «de minimis».