Art. 5 
 
                      Cumulabilita' degli aiuti 
 
  1. I contributi di cui all'art. 2, commi 1 e 2, sono concessi entro
e  non  oltre  il  termine  previsto   dalla   sezione   3.1,   della
comunicazione della Commissione (C (2020) 1863), e sono  giustificati
e  compatibili  con  il  mercato  interno  ai  sensi  dell'art.  107,
paragrafo 3, lettera b), del  TFUE,  per  un  periodo  limitato,  per
ovviare alla carenza di liquidita' delle imprese e garantire  che  le
perturbazioni causate dalla pandemia di Covid-19 non ne compromettano
la redditivita'. 
  2. Le misure temporanee di  aiuto  di  cui  all'art.  2,  comma  1,
possono essere cumulate, conformemente alle disposizioni di cui  alle
sezioni specifiche della Comunicazione della  Commissione  (C  (2020)
1863), con gli aiuti previsti  dai  regolamenti  «de  minimis»  o  di
esenzione  per  categoria,  a  condizione  che  siano  rispettate  le
disposizioni e le relative norme in materia. 
  3. Le misure temporanee di aiuto di cui all'art. 2, comma 2 possono
essere cumulate, conformemente alle disposizioni di cui alle  sezioni
specifiche della comunicazione della Commissione (C (2020) 1863), con
gli aiuti previsti dal  regolamento  di  esenzione  per  categoria  a
condizione  che  siano  rispettate  le   relative   norme   di   tale
regolamento, e, invece, ai sensi dell'art. 1,  comma  115,  legge  27
dicembre 2019, n. 160, e' esclusa la  loro  cumulabilita'  con  altre
agevolazioni,  relative  alle  medesime  tipologie  di   investimenti
concesse in base al regolamento «de minimis».