Art. 6 
 
                        Verifiche e controlli 
 
  1. In ogni caso e' fatta salva  la  facolta'  del  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili di effettuare tutti  gli
accertamenti e le verifiche anche successivamente all'erogazione  dei
contributi e di procedere, in via di autotutela, con  la  revoca  del
relativo provvedimento di accoglimento di cui all'art. 3, comma 2,  e
disporre in ordine alla restituzione all'entrata del  bilancio  dello
Stato del contributo concesso, anche quando si accerti il  cumulo  di
cui all'art. 5, o in esito alle verifiche effettuate  emergano  gravi
irregolarita' in relazione alle  dichiarazioni  sostitutive  prodotte
dai soggetti beneficiari. Le attivita' previste al presente  articolo
sono svolte dal Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili senza ulteriori oneri per  la  finanza  pubblica  con  le
risorse gia' previste a legislazione vigente.