Art. 2
Deroghe
1. Per la realizzazione dell'attivita' di cui alla presente
ordinanza, per la durata di sei mesi dalla data di adozione della
medesima, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento
giuridico e delle norme dell'Unione europea, il soggetto responsabile
di cui all'art. 1, comma 2, puo' provvedere, sulla base di apposita
motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative,
limitatamente ai termini ivi previsti:
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater, 14-quinquies, e successive modifiche ed integrazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357,
art. 5;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
articoli 7, 9, 11, 16, 19, 20, 22, 22-bis, 23 e 24;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche
ed integrazioni, con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24,
24-bis, 25, 27, 27-bis;
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 146;
decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001, n. 380,
art. 41;
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31,
articoli 7 e 11.
2. Il soggetto responsabile di cui all'art. 1, comma 2, per la
durata di sei mesi dalla data di adozione della presente ordinanza,
nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle
norme dell'Unione europea, puo' altresi' procedere in deroga ai
seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche
in assenza della delibera di programmazione;
32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la
semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della
relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la
deroga all'art. 36, comma 2, lettera a), e' consentita nei limiti di
euro 200.000,00 e quella agli articoli 76 e 98 e' riferita alle
tempistiche e modalita' delle comunicazioni ivi previste, da
esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto
emergenziale;
59, comma 1-bis, allo scopo di consentire l'affidamento anche
sulla base del progetto definitivo. In tal caso la redazione del
piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 puo' essere messa a carico
dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto esecutivo;
60, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la
scelta del contraente;
63, comma 2, lettera c), relativamente alla possibilita' di
consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa
pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta
del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela
della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui
alla presente ordinanza. Tale deroga, se necessaria, potra' essere
utilizzata anche per l'individuazione dei soggetti cui affidare la
verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26, comma 6
lettera a) del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;
95, relativamente alla possibilita' di adottare il criterio di
aggiudicazione con il prezzo piu' basso anche al di fuori delle
ipotesi previste dalla norma;
97, relativamente alla possibilita' di esercitare la facolta' di
esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse
non e' inferiore a cinque;
25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e
l'accelerazione della procedura concernente la valutazione
dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della
progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure
semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione
e connessi, secondo le modalita' ed entro i limiti stabiliti dalla
presente ordinanza;
105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto
di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore,
effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le
modalita' descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n.
50/2016, limitatamente all'indicazione obbligatoria della terna dei
subappaltatori di cui al comma 6.
3. Salvo quanto previsto al comma 2, al momento della presentazione
dei documenti relativi alle procedure di affidamento, il soggetto di
cui all'art. 1, comma 2 accetta, anche in deroga agli articoli 81 ed
85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni,
rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a
procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai
sensi dell'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016,
mediante la banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova di cui all'art.
86, ovvero tramite altre idonee modalita' compatibili con la gestione
della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti
responsabili delle procedure.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 2, ai fini
dell'acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi
alle attivita' di cui alla presente ordinanza il soggetto di cui
all'art. 1, comma 2 provvede, mediante le procedure di cui all'art.
36 e 63, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove
possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque
operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei
requisiti, secondo le modalita' descritte all'art. 163, comma 7, del
decreto legislativo n. 50/2016.
5. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori,
servizi e forniture strettamente connesse alle attivita' di cui alla
presente ordinanza, il soggetto di cui all'art. 1, comma 2 puo'
verificare le offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, richiedendo le necessarie spiegazioni per
iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la
situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a 5 giorni.
Qualora l'offerta risulti anomala all'esito del procedimento di
verifica, il soggetto aggiudicatario e' liquidato ai sensi dell'art.
163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture
eventualmente gia' realizzata.
6. Il soggetto responsabile di cui all'art. 1, comma 2, per la
durata di sei mesi dalla data di adozione della presente ordinanza,
puo', ove necessario, procedere con le modalita' previste dall'art. 6
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
611 del 17 ottobre 2019.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 29 novembre 2021
Il Capo del Dipartimento: Curcio