Art. 3
Modifiche all'art. 10 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014
1. All'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 24 ottobre 2014, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) prima della lettera b) e' inserita la seguente: «0 b) essere
una persona giuridica riconosciuta, con un patrimonio o un capitale
sociale non inferiore a trecentomila euro e con un'organizzazione
consolidata e pienamente operativa sotto tutti gli aspetti pertinenti
per la fornitura dei servizi»;
b) dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) disporre,
per il risarcimento dei danni causati, con dolo o colpa, a qualsiasi
persona fisica o giuridica a causa del mancato adempimento degli
obblighi connessi alla gestione del sistema SPID, di una adeguata
copertura assicurativa di almeno 1,5 milioni di euro annui e
centocinquantamila euro per singolo sinistro;»
b) alla lettera g) dopo le parole «nel rispetto del» sono
inserite le seguenti: «regolamento (UE) 2016/679 e del»;
c) al comma 4, le parole: «lettere a) e b)» sono sostituite dalle
seguenti: «lettere a), b) e c-bis)».