Art. 3 
 
                  Modifiche all'art. 10 del decreto 
      del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014 
 
  1. All'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente  del  Consiglio
dei  ministri  24  ottobre   2014,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) prima della lettera b) e' inserita la seguente: «0  b)  essere
una persona giuridica riconosciuta, con un patrimonio o  un  capitale
sociale non inferiore a trecentomila  euro  e  con  un'organizzazione
consolidata e pienamente operativa sotto tutti gli aspetti pertinenti
per la fornitura dei servizi»; 
    b) dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis)  disporre,
per il risarcimento dei danni causati, con dolo o colpa, a  qualsiasi
persona fisica o giuridica a  causa  del  mancato  adempimento  degli
obblighi connessi alla gestione del sistema  SPID,  di  una  adeguata
copertura  assicurativa  di  almeno  1,5  milioni  di  euro  annui  e
centocinquantamila euro per singolo sinistro;» 
    b) alla lettera  g)  dopo  le  parole  «nel  rispetto  del»  sono
inserite le seguenti: «regolamento (UE) 2016/679 e del»; 
    c) al comma 4, le parole: «lettere a) e b)» sono sostituite dalle
seguenti: «lettere a), b) e c-bis)».