Art. 4 
 
                  Modifiche all'art. 12 del decreto 
      del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014 
 
  1. All'art.  12  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 24 ottobre 2014 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «trenta giorni»  sono  sostituite  dalle
parole «sessanta giorni» e le parole da  «gli  eventuali»  fino  alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «i gestori sostitutivi
e le modalita'  tecniche  e  operative  per  il  trasferimento  delle
identita'  digitali,   nel   rispetto   delle   indicazioni   fornite
dall'Agenzia ai sensi dell'art. 4.»; 
    b) al comma 2, dopo le  parole  «dichiarazione  di  accettazione»
sono aggiunte le seguenti: », recepimento di  eventuali  prescrizioni
dell'Agenzia in ordine alle modalita' del trasferimento»; 
    c) il comma 3 e' soppresso; 
    d) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Nel  caso  in
cui, a seguito della cessazione dell'attivita' da parte di un gestore
dell'identita' digitale o della revoca del suo accreditamento, nessun
altro gestore e' disponibile a subentrare con le modalita' del  comma
2, l'Agenzia, con determinazione del direttore generale recante anche
prescrizioni in ordine alle modalita' del trasferimento,  provvede  a
ridistribuire le identita' digitali rilasciate dal gestore cessato  o
revocato tra tutti gli altri gestori che subentreranno nella relativa
gestione in misura proporzionale alla ripartizione  percentuale,  tra
gli stessi, di tutte le identita' SPID  rilasciate  alla  data  della
cessazione o della revoca. ».