Art. 4
Modifiche all'art. 12 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014
1. All'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 24 ottobre 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «trenta giorni» sono sostituite dalle
parole «sessanta giorni» e le parole da «gli eventuali» fino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «i gestori sostitutivi
e le modalita' tecniche e operative per il trasferimento delle
identita' digitali, nel rispetto delle indicazioni fornite
dall'Agenzia ai sensi dell'art. 4.»;
b) al comma 2, dopo le parole «dichiarazione di accettazione»
sono aggiunte le seguenti: », recepimento di eventuali prescrizioni
dell'Agenzia in ordine alle modalita' del trasferimento»;
c) il comma 3 e' soppresso;
d) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Nel caso in
cui, a seguito della cessazione dell'attivita' da parte di un gestore
dell'identita' digitale o della revoca del suo accreditamento, nessun
altro gestore e' disponibile a subentrare con le modalita' del comma
2, l'Agenzia, con determinazione del direttore generale recante anche
prescrizioni in ordine alle modalita' del trasferimento, provvede a
ridistribuire le identita' digitali rilasciate dal gestore cessato o
revocato tra tutti gli altri gestori che subentreranno nella relativa
gestione in misura proporzionale alla ripartizione percentuale, tra
gli stessi, di tutte le identita' SPID rilasciate alla data della
cessazione o della revoca. ».