Art. 2 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto definisce, per ciascuno degli anni dal  2021
al 2023, le modalita' di ripartizione, i  termini,  le  modalita'  di
accesso e di rendicontazione dei contributi a  valere  sul  Fondo  al
fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni  residenti
nei comuni svantaggiati. 
  2. I contributi sono concessi al  fine  di  realizzare  i  seguenti
interventi: 
    a) adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile
del comune da concedere in comodato d'uso gratuito a persone  fisiche
o  giuridiche,  con  bando  pubblico,  per  l'apertura  di  attivita'
commerciali, artigianali o professionali per  un  periodo  di  cinque
anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attivita'; 
    b)  concessione  di  contributi  per  l'avvio   delle   attivita'
commerciali, artigianali e agricole  attraverso  un'unita'  operativa
ubicata  nei  territori  dei  comuni,  ovvero   intraprendano   nuove
attivita'  economiche  nei  suddetti  territori   comunali   e   sono
regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese; 
    c) concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono
la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne,
a titolo di concorso per le spese di acquisto e  di  ristrutturazione
di immobili da destinare ad abitazione  principale  del  beneficiario
nel limite di 5.000,00 euro a beneficiario. 
  3. I comuni svantaggiati sono altresi' autorizzati alla concessione
alle persone  fisiche  di  immobili  pubblici  appartenenti  al  loro
patrimonio disponibile in comodato  d'uso  gratuito,  da  adibire  ad
abitazione principale, nonche' alla concessione in  uso  gratuito  di
locali appartenenti al patrimonio pubblico,  al  fine  di  esercitare
forme di lavoro  agile,  con  oneri  di  manutenzione  a  carico  dei
concessionari. 
  4. Le agevolazioni di cui al  presente  decreto  sono  concesse  ai
sensi  e  nei  limiti  del  regolamento  (UE)  n.   1407/2013   della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis», del  regolamento  (UE)  n.  1408/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del  regolamento  (UE)
n.  717/2014  della  Commissione,  del  27  giugno   2014,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
della pesca e dell'acquacoltura.