Art. 2 Finalita' 1. Il presente decreto definisce, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, le modalita' di ripartizione, i termini, le modalita' di accesso e di rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati. 2. I contributi sono concessi al fine di realizzare i seguenti interventi: a) adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile del comune da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attivita' commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attivita'; b) concessione di contributi per l'avvio delle attivita' commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unita' operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attivita' economiche nei suddetti territori comunali e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese; c) concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di 5.000,00 euro a beneficiario. 3. I comuni svantaggiati sono altresi' autorizzati alla concessione alle persone fisiche di immobili pubblici appartenenti al loro patrimonio disponibile in comodato d'uso gratuito, da adibire ad abitazione principale, nonche' alla concessione in uso gratuito di locali appartenenti al patrimonio pubblico, al fine di esercitare forme di lavoro agile, con oneri di manutenzione a carico dei concessionari. 4. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.