Art. 3 
 
                             Beneficiari 
 
  1.  Un  comune  e'  definito  svantaggiato   se   sono   rispettate
contestualmente le seguenti condizioni: 
    a) essere esposto a rischio di spopolamento: il tasso di crescita
della popolazione e' negativo sia nel lungo periodo, ovvero dal  1981
al 2019, che nel breve periodo, ovvero dal 2001 al 2019; 
    b) soffrire di deprivazione sociale: l'IVSM e' elevato, ovvero e'
superiore alla mediana della distribuzione dei comuni italiani; 
    c) avere un livello di redditi della popolazione residente basso,
ovvero inferiore al primo quartile  della  distribuzione  dei  comuni
italiani. 
  2. I comuni svantaggiati, elencati in allegato A, sono  individuati
sulla base  dei  criteri  di  spopolamento,  deprivazione  sociale  e
reddito delle persone fisiche sulla base dei seguenti indicatori: 
    a) popolazione  residente  a  livello  comunale  secondo  i  dati
rilevati da ISTAT negli anni 1981, 2001 e 2019; 
    b) indice di vulnerabilita' sociale e materiale (IVSM) sulla base
dei dati ISTAT; 
    c) reddito IRPEF per contribuente al  2018  sulla  base  di  dati
Agenzia delle entrate. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico