Art. 3 Beneficiari 1. Un comune e' definito svantaggiato se sono rispettate contestualmente le seguenti condizioni: a) essere esposto a rischio di spopolamento: il tasso di crescita della popolazione e' negativo sia nel lungo periodo, ovvero dal 1981 al 2019, che nel breve periodo, ovvero dal 2001 al 2019; b) soffrire di deprivazione sociale: l'IVSM e' elevato, ovvero e' superiore alla mediana della distribuzione dei comuni italiani; c) avere un livello di redditi della popolazione residente basso, ovvero inferiore al primo quartile della distribuzione dei comuni italiani. 2. I comuni svantaggiati, elencati in allegato A, sono individuati sulla base dei criteri di spopolamento, deprivazione sociale e reddito delle persone fisiche sulla base dei seguenti indicatori: a) popolazione residente a livello comunale secondo i dati rilevati da ISTAT negli anni 1981, 2001 e 2019; b) indice di vulnerabilita' sociale e materiale (IVSM) sulla base dei dati ISTAT; c) reddito IRPEF per contribuente al 2018 sulla base di dati Agenzia delle entrate. Parte di provvedimento in formato grafico