Art. 5 
 
                Modalita' di erogazione delle risorse 
 
  1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  per  le
politiche di coesione dispone l'erogazione del contributo  alla  data
di entrata in vigore del presente decreto, in ragione  delle  singole
annualita' di legge. 
  2.  Per  le  annualita'  successive  alla  prima,  l'erogazione  e'
subordinata all'accertamento dell'effettivo utilizzo  delle  risorse,
inteso  come  avvenuta  attribuzione  del  contributo   ai   soggetti
beneficiari da parte  del  comune,  in  riferimento  alle  precedenti
annualita', come verificato all'esito  del  monitoraggio  di  cui  al
successivo art. 6. 
  3. L'utilizzo delle risorse, di cui al comma 2, deve avvenire entro
sei  mesi  dalla  conclusione  dell'annualita'  di   erogazione   del
contributo da parte del Ministero dell'economia e  delle  finanze  ai
singoli comuni.