Art. 5 Modalita' di erogazione delle risorse 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione dispone l'erogazione del contributo alla data di entrata in vigore del presente decreto, in ragione delle singole annualita' di legge. 2. Per le annualita' successive alla prima, l'erogazione e' subordinata all'accertamento dell'effettivo utilizzo delle risorse, inteso come avvenuta attribuzione del contributo ai soggetti beneficiari da parte del comune, in riferimento alle precedenti annualita', come verificato all'esito del monitoraggio di cui al successivo art. 6. 3. L'utilizzo delle risorse, di cui al comma 2, deve avvenire entro sei mesi dalla conclusione dell'annualita' di erogazione del contributo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze ai singoli comuni.