Art. 7 
 
                        Revoca del contributo 
 
  1. Il contributo e' revocato,  integralmente  o  parzialmente,  nel
caso  di  mancato  o  parziale  utilizzo,  verificato  attraverso  il
monitoraggio di cui all'art. 6, decorsi dodici mesi dall'assegnazione
delle risorse. 
  2. La revoca e' disposta con decreto del Ministro per il Sud  e  la
coesione territoriale. 
  3. In caso di revoca,  le  risorse  gia'  erogate  rientrano  nella
disponibilita' del Fondo per lo sviluppo e la coesione.