Art. 7 Revoca del contributo 1. Il contributo e' revocato, integralmente o parzialmente, nel caso di mancato o parziale utilizzo, verificato attraverso il monitoraggio di cui all'art. 6, decorsi dodici mesi dall'assegnazione delle risorse. 2. La revoca e' disposta con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale. 3. In caso di revoca, le risorse gia' erogate rientrano nella disponibilita' del Fondo per lo sviluppo e la coesione.