Art. 2 
 
                      Agevolazione concedibile 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono riconosciute per
l'anno 2020 in relazione all'acquisto di: 
    a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per  almeno  il  75%
della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami; 
    b) compost di qualita' derivante dal trattamento  della  frazione
organica differenziata dei rifiuti. 
  2. Alle imprese  e  ai  soggetti  titolari  di  reddito  di  lavoro
autonomo che impiegano i  beni  di  cui  al  comma  1  nell'esercizio
dell'attivita' economica o professionale spetta un contributo,  sotto
forma di credito d'imposta, pari al 25%  del  costo  di  acquisto  di
detti beni fino ad un importo massimo  di  euro  10.000  per  ciascun
beneficiario. 
  3. L'effettivita' del sostenimento delle  spese  e  dell'impiego  o
della  destinazione  dei  beni  di  cui  al  comma  2  nell'esercizio
dell'attivita'  economica  e  professionale  risultano  da   apposita
attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero
da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da
un professionista iscritto nell'albo  dei  dottori  commercialisti  e
degli esperti contabili, o nell'albo  dei  periti  commerciali  o  in
quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del  centro
di assistenza fiscale. 
  4. Il credito d'imposta di cui al comma 2 non e' cumulabile con  il
credito d'imposta previsto dall'art. 1,  comma  73,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145.