Art. 2
Agevolazione concedibile
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono riconosciute per
l'anno 2020 in relazione all'acquisto di:
a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75%
della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami;
b) compost di qualita' derivante dal trattamento della frazione
organica differenziata dei rifiuti.
2. Alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro
autonomo che impiegano i beni di cui al comma 1 nell'esercizio
dell'attivita' economica o professionale spetta un contributo, sotto
forma di credito d'imposta, pari al 25% del costo di acquisto di
detti beni fino ad un importo massimo di euro 10.000 per ciascun
beneficiario.
3. L'effettivita' del sostenimento delle spese e dell'impiego o
della destinazione dei beni di cui al comma 2 nell'esercizio
dell'attivita' economica e professionale risultano da apposita
attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero
da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da
un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in
quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro
di assistenza fiscale.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 2 non e' cumulabile con il
credito d'imposta previsto dall'art. 1, comma 73, della legge 30
dicembre 2018, n. 145.