Art. 4
Procedura di riconoscimento del credito d'imposta
1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'art.
2, comma 2, in relazione alle spese sostenute nell'anno 2020, i
soggetti interessati, tramite accesso alla piattaforma informatica
resa disponibile sul sito www.minambiente.it, presentano apposita
richiesta al Ministero della transizione ecologica entro sessanta
giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta attivazione della
piattaforma medesima nella sezione news dello stesso sito
istituzionale.
2. Nella domanda di cui al comma 1 e' specificato:
a) l'ammontare complessivo delle spese sostenute in relazione a
ciascuna delle categorie di beni di cui all'art. 2, comma 1, lettere
a) e b);
b) l'ammontare del credito d'imposta richiesto, distintamente
determinato per ciascuna delle categorie di beni di cui all'art. 2,
comma 1, lettere a) e b).
3. La domanda di cui al comma 1, firmata digitalmente in formato
PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures) dal soggetto interessato,
e' corredata, a pena di esclusione:
a) dalle attestazioni e dalle certificazioni di cui all'art. 3,
commi 2 e 3;
b) dall'attestazione dell'effettivita' delle spese sostenute e
dell'effettivo impiego dei beni acquistati nell'esercizio
dell'attivita' economica o professionale di cui all'art. 2, comma 3;
c) per le imprese di cui all'art. 2, comma 2, dalla dichiarazione
di non usufruire, per le medesime spese ammissibili, del credito
d'imposta di cui all'art. 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145.
4. Il credito d'imposta di cui all'art. 2, comma 2 e' riconosciuto,
da parte del Ministero della transizione ecologica, previa verifica
del rispetto dei requisiti previsti e secondo l'ordine di
presentazione delle domande, fino ad un importo massimo di euro
10.000 per ciascun soggetto beneficiario e fino all'esaurimento delle
risorse nel limite complessivo di 10 milioni di euro.
5. Entro novanta giorni dalla data di presentazione delle singole
domande di cui al comma 1, il Ministero della transizione ecologica
comunica ai soggetti interessati il riconoscimento oppure il diniego
dell'agevolazione.