Art. 4 
 
          Procedura di riconoscimento del credito d'imposta 
 
  1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'art.
2, comma 2, in relazione  alle  spese  sostenute  nell'anno  2020,  i
soggetti interessati, tramite accesso  alla  piattaforma  informatica
resa disponibile sul  sito  www.minambiente.it,  presentano  apposita
richiesta al Ministero della  transizione  ecologica  entro  sessanta
giorni dalla data di comunicazione  dell'avvenuta  attivazione  della
piattaforma  medesima  nella   sezione   news   dello   stesso   sito
istituzionale. 
  2. Nella domanda di cui al comma 1 e' specificato: 
    a) l'ammontare complessivo delle spese sostenute in  relazione  a
ciascuna delle categorie di beni di cui all'art. 2, comma 1,  lettere
a) e b); 
    b) l'ammontare del  credito  d'imposta  richiesto,  distintamente
determinato per ciascuna delle categorie di beni di cui  all'art.  2,
comma 1, lettere a) e b). 
  3. La domanda di cui al comma 1, firmata  digitalmente  in  formato
PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures) dal soggetto  interessato,
e' corredata, a pena di esclusione: 
    a) dalle attestazioni e dalle certificazioni di cui  all'art.  3,
commi 2 e 3; 
    b) dall'attestazione dell'effettivita' delle  spese  sostenute  e
dell'effettivo   impiego   dei   beni    acquistati    nell'esercizio
dell'attivita' economica o professionale di cui all'art. 2, comma 3; 
    c) per le imprese di cui all'art. 2, comma 2, dalla dichiarazione
di non usufruire, per le  medesime  spese  ammissibili,  del  credito
d'imposta di cui all'art. 1, comma 73, della legge 30 dicembre  2018,
n. 145. 
  4. Il credito d'imposta di cui all'art. 2, comma 2 e' riconosciuto,
da parte del Ministero della transizione ecologica,  previa  verifica
del  rispetto  dei  requisiti  previsti   e   secondo   l'ordine   di
presentazione delle domande, fino  ad  un  importo  massimo  di  euro
10.000 per ciascun soggetto beneficiario e fino all'esaurimento delle
risorse nel limite complessivo di 10 milioni di euro. 
  5. Entro novanta giorni dalla data di presentazione  delle  singole
domande di cui al comma 1, il Ministero della  transizione  ecologica
comunica ai soggetti interessati il riconoscimento oppure il  diniego
dell'agevolazione.