Art. 5
Utilizzazione del credito d'imposta
1. Il credito d'imposta e' indicato nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d'imposta di riconoscimento dello stesso e nelle
dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi
fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo ed e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, a decorrere dal decimo giorno successivo alla data
della comunicazione del riconoscimento del credito da parte del
Ministero della transizione ecologica. A tal fine, il modello F24
deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici
messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto
dell'operazione di versamento.
2. Il credito d'imposta di cui al presente decreto non concorre
alla formazione del reddito ne' alla base imponibile dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione
non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero della transizione
ecologica, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il
Ministero della transizione ecologica, preventivamente alla
comunicazione ai soggetti richiedenti, trasmette all'Agenzia delle
entrate, con modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco dei
soggetti ammessi a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito
concesso, nonche' le eventuali variazioni e revoche.
4. Non si applica il limite di cui al comma 53 dell'art. 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. Le risorse occorrenti per la regolazione contabile delle
compensazioni dai soggetti ammessi ai sensi del presente articolo,
sono allocate sui pertinenti capitoli di spesa dello stato di
previsione del Ministero della transizione ecologica, per il
successivo trasferimento alla contabilita' speciale intestata
all'Agenzia delle entrate n. 1778 «Fondi di bilancio».