Art. 5 
 
                 Utilizzazione del credito d'imposta 
 
  1. Il credito d'imposta e' indicato nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d'imposta di riconoscimento dello stesso e  nelle
dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di  imposta  successivi
fino a quello nel corso del quale se ne  conclude  l'utilizzo  ed  e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai  sensi  dell'art.  17
del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  e   successive
modificazioni, a decorrere dal decimo  giorno  successivo  alla  data
della comunicazione del  riconoscimento  del  credito  da  parte  del
Ministero della transizione ecologica. A tal  fine,  il  modello  F24
deve essere presentato esclusivamente tramite  i  servizi  telematici
messi a disposizione dall'Agenzia  delle  entrate,  pena  il  rifiuto
dell'operazione di versamento. 
  2. Il credito d'imposta di cui al  presente  decreto  non  concorre
alla formazione del reddito ne'  alla  base  imponibile  dell'imposta
regionale sulle  attivita'  produttive  e  non  rileva  ai  fini  del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109,  comma  5,  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  3. L'ammontare del credito d'imposta  utilizzato  in  compensazione
non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero della  transizione
ecologica,  pena  il  rifiuto  dell'operazione  di   versamento.   Il
Ministero   della   transizione   ecologica,   preventivamente   alla
comunicazione ai soggetti richiedenti,  trasmette  all'Agenzia  delle
entrate, con modalita' telematiche definite  d'intesa,  l'elenco  dei
soggetti ammessi a fruire dell'agevolazione e l'importo  del  credito
concesso, nonche' le eventuali variazioni e revoche. 
  4. Non si applica il limite di cui al comma 53  dell'art.  1  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  5.  Le  risorse  occorrenti  per  la  regolazione  contabile  delle
compensazioni dai soggetti ammessi ai sensi  del  presente  articolo,
sono allocate  sui  pertinenti  capitoli  di  spesa  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  della  transizione  ecologica,   per   il
successivo  trasferimento  alla   contabilita'   speciale   intestata
all'Agenzia delle entrate n. 1778 «Fondi di bilancio».