Art. 5 Utilizzazione del credito d'imposta 1. Il credito d'imposta e' indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento dello stesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal decimo giorno successivo alla data della comunicazione del riconoscimento del credito da parte del Ministero della transizione ecologica. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. 2. Il credito d'imposta di cui al presente decreto non concorre alla formazione del reddito ne' alla base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 3. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero della transizione ecologica, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il Ministero della transizione ecologica, preventivamente alla comunicazione ai soggetti richiedenti, trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco dei soggetti ammessi a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, nonche' le eventuali variazioni e revoche. 4. Non si applica il limite di cui al comma 53 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 5. Le risorse occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni dai soggetti ammessi ai sensi del presente articolo, sono allocate sui pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, per il successivo trasferimento alla contabilita' speciale intestata all'Agenzia delle entrate n. 1778 «Fondi di bilancio».