Art. 7
Controlli ed eventuali procedure di recupero
del credito d'imposta illegittimamente fruito
1. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero della transizione
ecologica, con modalita' telematiche e secondo termini definiti
d'intesa, l'elenco delle imprese e dei soggetti titolari di reddito
da lavoro autonomo che hanno utilizzato in compensazione il credito
d'imposta, con i relativi importi e, ai fini dei controlli previsti
sul divieto di cumulo, ai sensi dell'art. 2, comma 4, l'elenco delle
imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito di imposta
previsto dall'art. 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
con i relativi importi.
2. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito
dell'ordinaria attivita' di controllo, l'eventuale indebita
fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui al
presente decreto, la stessa ne da' comunicazione per via telematica
al Ministero della transizione ecologica.
3. Il Ministero della transizione ecologica, procede ai sensi
dell'art. 1, comma 6 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 al
recupero del credito di imposta indebitamente utilizzato, maggiorato
di interessi e sanzioni secondo legge.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 6 ottobre 2021
Il Ministro
della transizione ecologica
Cingolani
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco
Il Ministro
dello sviluppo economico
Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del
territorio e del mare, n. 2977